Iscrizione del fallimento nel casellario giudiziale sempre illegittima

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L'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento è illegittima, anche se pronunciata anteriormente al Decreto legislativo n. 5/2006.

E' il principio di diritto affermato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 9966 del 9 marzo 2015.

Secondo la Suprema corte, l'iscrizione nel casellario giudiziale non ha ragione di permanere dopo l'abrogazione ad opera del D.lgs. n. 5/2006 e del relativo correttivo di cui al D.lgs. n. 169/2007, e la declaratoria di illegittimità costituzionale, ex tunc, di tale forma di pubblicità e dei suoi effetti.

E una volta affermata la non iscrivibilità dei provvedimenti che dichiarano fallito l'imprenditore, è consequenziale la cancellazione anche di tutte le iscrizione già effettuate prima della data dell'1 gennaio 2008 di decorrenza del decreto correttivo n. 169/2007, che attengano a una procedura chiusa o ancora pendente.

Occorre, infatti, superare – si legge nel testo della decisione – attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, “i vuoti normativi circa l'arco temporale di efficacia delle norme abrogative, al fine di impedire evidenti disparità di trattamento”.

Nel caso specificamente esaminato, la Corte di legittimità ha accolto le doglianze di un imprenditore e, conseguentemente, ordinato l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti nell'anno 2000.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Casellario, iscrizione illegittima – Ciccia
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Il fallimento non si iscrive nel casellario – Maciocchi

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