ISA 2023, definiti i livelli di affidabilità fiscale per il regime premiale

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ISA 2023, definiti i livelli di affidabilità fiscale per il regime premiale

Fissati dall’Agenzia delle Entrate i livelli che anche quest’anno consentiranno ai contribuenti virtuosi di accedere ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2022.

Con il provvedimento n. 140005 firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 27 aprile, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

NOTA BENE: Di fatto, non sono state apportate novità di rilievo al regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2022 ed è, dunque, confermata la possibilità per i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di ottenere le agevolazioni fiscali previste dal citato decreto legge.  

Contribuenti ISA, accesso ai benefici premiali

L’articolo 9-bis, comma 11 del Dl n. 50/2017, convertito, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA. In particolare, il regime di favore prevede:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972);
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Tenuto conto che il comma 12 e il comma 17 del citato articolo 9-bis rinviano a specifici provvedimenti del direttore delle Entrate per:

  • individuare i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati

e

  • emanare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle citate disposizioni,

con il provvedimento n. 140005/2023 vengono disciplinate, per il periodo d’imposta 2022, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici fiscali.

Pagelle fiscali, i voti per accedere ai benefici per l’anno d'imposta 2022

Specifica il provvedimento agenziale che per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è necessaria l’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2022.

NOTA BENE: Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, invece, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2022:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2022:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Mentre, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato; e 9 in media.

Infine, l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento rimane ancorata al voto pari a 8 con riferimento però alla singola annualità (2022); l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2022, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Da ultimo, si legge nel documento di prassi, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati confermati i suddetti benefici ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

ATTENZIONE: Pertanto, è confermata anche per quest'anno la possibilità di far riferimento al biennio 2021-2022 in alternativa al solo 2022.

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