ISA 2022, in Gazzetta 88 nuovi indici revisionati
Pubblicato il 15 aprile 2022
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Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022, sono stati approvati 88 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e approvate anche le territorialità specifiche.
I nuovi ISA accordati si riferiscono al periodo d’imposta 2021.
Nello specifico, gli indici revisionati si suddividono tra le varie attività economiche nel seguente modo:
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2 indicatori sono relativi al comparto dell’agricoltura;
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31 al comparto del commercio;
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15 sono relativi al comparto delle manifatture;
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18 al comparto dei professionisti;
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24 sono relativi al comparto dei servizi.
Per ciascun ISA è allegata al decreto la relativa nota tecnica e metodologica della territorialità, che illustra i gruppi omogenei per attività e il funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.
Nell’articolo 1 del provvedimento, infatti, oltre all’elencazione dei nuovi indici, vengono riportati anche gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati e le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.
I suddetti Indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero arti e professioni (anche più attività d’impresa o più attività professionali), che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto stesso.
ISA 2022, categorie di contribuenti esclusi dall’applicazione
All’articolo 3 del Decreto ministeriale del 21 marzo 2022, vengono indicate le categorie di contribuenti ai quali gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con lo stesso provvedimento non si applicano.
Si tratta, nello specifico, dei contribuenti che:
- hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ai contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Analogamente, sono esclusi:
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le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
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i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Si attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individui le tipologie di contribuenti che, seppur esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati contabili e strutturali.
Tali cause di esclusione dovranno essere recepite tanto nei modelli ISA, quanto nei modelli REDDITI 2022.
ISA 2022, cause di esclusione Covid-19
Il decreto del Mef recepisce la causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19.
Pertanto, come prevede l’articolo 4, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi ovvero dei compensi. Tali soggetti sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.
Infine, gli ISA approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Raccordo tra ISA e modifiche della classificazione ATECO 2007
Il decreto ministeriale di nuova pubblicazione, inoltre, individua le ulteriori attività economiche alle quali si applicano gli ISA approvati con decreto del MEF del 2 febbraio 2021.
Per effetto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, sono applicabili, oltre alle attività economiche previste nel citato decreto, anche alle attività economiche approvate con il decreto del 21 marzo 2022.
E’, inoltre, disposto che, in ogni caso, gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto del MEF del 2 febbraio 2021 siano applicabili, a partire dal periodo d'imposta 2021, sulla base dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, di cui al presente decreto.
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