Corte dei conti e responsabilità erariale: primo sì alla riforma

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Corte dei conti e responsabilità erariale: primo sì alla riforma

Via libera della Camera al progetto di legge sulla disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale e sulle funzioni della Corte dei conti: ridefinita la nozione di colpa grave, con limitazione dell’ambito soggettivo della responsabilità al dolo.

Tra le altre novità, sono introdotte forme di riduzione del danno e la previsione di coperture assicurative.

La riforma amplia inoltre i poteri consultivi e di controllo preventivo della Corte dei conti, con sanzioni per i ritardi nei procedimenti legati al PNRR e delega il Governo alla riorganizzazione funzionale dell’istituto.

Le nuove disposizioni, in parte, si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Riforma responsabilità amministrativa e Corte dei conti: cosa prevede

Nella seduta del 9 aprile 2025, l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge che interviene in modo organico sulla disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale e sulle funzioni della Corte dei conti.

La proposta reca modifiche alla Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), delegando anche il Governo a intervenire in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Il testo passa ora all'esame del Senato.

Il provvedimento - che ha concluso il proprio iter in sede referente il 2 aprile 2025 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera - si compone di sei articoli e introduce modifiche significative alla Legge n. 20 del 1994 e al Codice della giustizia contabile.

Ridefinizione di "colpa grave" e nuovi limiti alla responsabilità erariale

Il cuore della riforma è rappresentato da una ridefinizione del concetto di colpa grave, elemento soggettivo fondamentale nella configurazione della responsabilità erariale.

In particolare, viene precisato che può parlarsi di colpa grave solo in presenza di una violazione manifesta delle norme di diritto, del travisamento dei fatti o della negazione di evidenze documentate negli atti del procedimento.

Si esclude invece la colpa grave se la condotta si è conformata a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Esclusione della responsabilità in presenza di atti controllati  

Il nuovo testo prevede che non sussista colpa grave anche quando il fatto dannoso derivi da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, o da atti ad esso allegati o richiamati, presupposti logicamente e giuridicamente connessi.

Viene altresì presunta la buona fede dei titolari di organi politici che abbiano approvato atti predisposti dagli uffici tecnici in assenza di pareri contrari.

Limitazione al dolo in ambiti conciliativi e tributari  

Un’importante innovazione consiste nella limitazione della responsabilità al solo dolo per gli atti adottati nell’ambito di accordi conciliativi in sede civile e nei procedimenti di definizione tributaria (quali mediazione, conciliazione e transazione fiscale). La finalità è incentivare strumenti deflattivi del contenzioso.

Introduzione del potere riduttivo obbligatorio  

Il giudice contabile, nei casi diversi da dolo o illecito arricchimento, è tenuto ad applicare un potere di riduzione dell’addebito fino al 30% del danno accertato, con un ulteriore limite massimo pari al doppio della retribuzione o del corrispettivo percepito.

In tale valutazione si dovrà tenere conto anche del concorso dell’amministrazione e dei benefici eventualmente conseguiti.

Sanzioni accessorie e obbligo assicurativo  

Nei casi più gravi, la Corte dei conti potrà disporre la sospensione del dirigente dalla gestione di risorse pubbliche fino a tre anni.

È inoltre introdotto un obbligo di assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, al fine di coprire i danni derivanti da colpa grave, con partecipazione necessaria della compagnia assicurativa nei giudizi.

Nuove regole sulla prescrizione  

Infine, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data del fatto, anche se il danno è stato conosciuto successivamente, salvo il caso di occultamento doloso.

Nuova funzione consultiva in materia di contabilità pubblica

Un’ulteriore novità riguarda il riconoscimento alla Corte dei conti di una nuova funzione consultiva.

Quest’ultima potrà esprimersi, su richiesta, anche su questioni giuridiche concrete, purché connesse a progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o del PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari) e di valore pari o superiore a un milione di euro, nel caso in cui la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Delega per il riordino delle funzioni della Corte dei conti

La proposta di legge conferisce inoltre al Governo una delega legislativa finalizzata a una riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza operativa.

Nell’ambito di tale delega, si introduce anche la possibilità di prevedere il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa, da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Misure sanzionatorie per ritardi nei procedimenti PNRR/PNC

Sul piano sanzionatorio, viene introdotta una misura pecuniaria nei confronti dei responsabili dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC in caso di ritardi ingiustificati nella conclusione delle attività amministrative.

Estensione delle regole di responsabilità civile agli avvocati e procuratori dello Stato

Un aspetto di rilievo riguarda infine la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, per i quali si estendono i principi e le limitazioni già previsti per i magistrati, anche in relazione a casi di responsabilità erariale.

Applicazione retroattiva del nuovo regime

A chiudere il quadro, l’ultimo articolo del disegno di legge prevede l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di responsabilità erariale, anche ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, purché non definiti con sentenza passata in giudicato.

Tabella delle principali novità

Articolo Oggetto Novità introdotte
Art. 1 Responsabilità erariale Ridefinizione della colpa grave; limitazione al dolo; possibilità di riduzione del danno; introduzione di copertura assicurativa.
Art. 2 Funzione consultiva della Corte dei conti Pareri su questioni giuridiche concrete legate a PNRR/PNC con valore ≥ 1 milione di euro e previa notifica dell’invito a dedurre.
Art. 3 Delega al Governo Riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti; disciplina sui rimborsi delle spese legali nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Art. 4 Misure sanzionatorie Introduzione di sanzioni pecuniarie per ritardi ingiustificati nei procedimenti amministrativi relativi a PNRR e PNC.
Art. 5 Responsabilità civile di avvocati e procuratori Estensione della disciplina prevista per i magistrati anche alla responsabilità erariale di avvocati e procuratori dello Stato.
Art. 6 Applicazione nel tempo Applicazione retroattiva del nuovo regime di responsabilità erariale ai procedimenti pendenti e non ancora definiti alla data di entrata in vigore.
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