Irap. La riduzione del prezzo di vendita genera una passività deducibile

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11217 del 20 maggio 2011, respingendo il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha affermato che il minore introito di un’azienda derivante dalla riduzione del prezzo di un bene o servizio applicato al cliente non produce in capo alla stessa azienda venditrice una “perdita su credito”, quanto piuttosto un minore introito.

Si ricorda, a tal proposito, che la perdita su crediti è indeducibile, mentre il minor introito è sempre soggetto al beneficio fiscale ai fini Irap.

Per i giudici di Piazza Cavour esiste una differenza “ontologica” sia sul piano giuridico che su quello economico tra il minor introito e la perdita su crediti. Quest’ultima fattispecie è configurabile solo nell’ipotesi di un credito già esistente. Inoltre, i due termini hanno necessariamente significati ben distinti, ritenendo poco plausibile pensare che il legislatore abbia voluto indicare con il termine “perdita su crediti” qualunque minor introito o ricavo. Di qui, la conclusione secondo cui il minor introito derivante dal consenso tra le parti, che si accordano per ridurre il prezzo precedentemente previsto, genera una passività deducibile ai fini Irap.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 - Minori introiti salvi - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 – Dal prezzo rivisto al ribasso non nasce una perdita su crediti – Criscione

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