Irap. Istanza di rimborso entro 48 mesi dall’acconto

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Con la sentenza n. 23562 depositata il 20 dicembre 2012, i giudici di Cassazione, hanno sancito che il termine di decadenza entro cui il piccolo professionista ha tempo per richiedere il rimborso dell’Irap decorre dalla data del versamento dell'acconto dell’imposta medesima e non dal momento, successivo, in cui presenta la dichiarazione.

Per affermare detto principio, la Corte di legittimità ha preso le mosse dalla testuale lettura dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, ai sensi del quale il soggetto che ha effettuato il pagamento diretto delle imposte può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Mini Irap, tempi sprint - Alberici

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