Interposizione giuridica reale. Condanna per bancarotta per distrazione

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Una pronuncia della suprema corte di Cassazione, la numero 1217 del 16 gennaio 2012, giudica il ricorso alla interposizione giuridica reale di una società – con la quale le parti, proponendosi di realizzare una determinata finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, veri e reali, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta ed attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate, tutte corrispondenti al vero e conformi alla dichiarata volontà dei contraenti – non legittimo. La legge lo vieta.

Integra la logica delle bancarotta per distrazione o dissipazione, realizzando l'acquisizione - al patrimonio della società che accetta di fungere da interposta - del finanziamento che, anziché essere destinato a soddisfare gli scopi della finanziata e gli interessi dei suoi creditori, viene dirottato per gli interessi di terzi. Con la conseguenza che il fallimento della prima vale a qualificare come bancarotta fraudolenta l’operazione messa in atto dal responsabile della interposta e dai suoi correi.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - È bancarotta il finanziamento «dirottato» - Galimberti

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