Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

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Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

Il recesso da un contratto preliminare con clausola di irrevocabilità è efficace solo tra le parti firmatarie, ma non comporta la risoluzione del contratto senza il consenso di tutti i promittenti venditori.

Preliminare di cessione di quote e recesso del promissario acquirente

Con ordinanza n. 2967 del 6 febbraio 2025, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, si è pronunciata riguardo a una complessa questione giuridica inerente un contratto preliminare di cessione di quote sociali in presenza di una clausola che ne escludeva espressamente la possibilità di recesso.

Il caso esaminato

Alcuni soci di una Società a responsabilità limitata, nel dettaglio, si erano obbligati a cedere a un promissario acquirente il 25% delle quote della società, delle quali erano interamente titolari.

Il compromesso, come anticipato, conteneva una clausola con la quale si prevedeva esplicitamente che, fino alla stipula del contratto definitivo, non era ammessa alcuna possibilità di recedere dal preliminare per il promissario acquirente.

Recesso da preliminare irrevocabile

Il promissario acquirente, prima della stipula del definitivo, aveva provveduto al recesso con scrittura privata in cui aveva riconosciuto di non avere altro a pretendere nei confronti della società e degli altri soci, salva la restituzione delle somme versate.

La scrittura privata era stata sottoscritta solo da due dei tre soci interessati, che si erano obbligati verso la controparte ad un pagamento rateale della somma pattuita, pagamento che che era stato sospeso prima del saldo.

Dopo che, nelle more, uno dei due soci era deceduto, il promissario acquirente aveva agito contro gli eredi e gli obbligati in via monitoria, ai fini del recupero delle somme residue.

Il decreto ingiuntivo veniva successivamente opposto, con instaurazione del contraddittorio davanti al Tribunale.

Il giudizio, tuttavia, per una serie di violazioni procedurali, veniva dichiarato estinto, con conseguente esecutività del decreto opposto.

Giudizio per responsabilità professionale

Gli ingiunti hanno successivamente convenuto in giudizio i propri avvocati per accertarne la responsabilità professionale.

In questo contesto, risultava determinante valutare le probabilità di successo dell'opposizione al decreto ingiuntivo qualora fosse stata correttamente gestita dai legali.

I giudici di merito hanno escluso la fondatezza dell'opposizione, escludendo di conseguenza la responsabilità degli avvocati.

La decisione della Cassazione

Le conclusioni di merito sono state confermate dalla Corte di cassazione, che ha però ritenuto opportuno correggere le motivazioni adottate dalla Corte d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto un'efficacia risolutiva alla seconda scrittura privata nei confronti del preliminare.

Secondo la Suprema corte, la seconda scrittura non poteva determinare la risoluzione del preliminare di cessione delle quote sociali, poiché tale effetto avrebbe richiesto il consenso di tutti i promittenti venditori.

Rispetto alla descritta situazione, in altri termini, la Cassazione ha evidenziato la duplice valenza della dichiarazione di recesso:

  • da un lato, essa rappresentava un'espressione esplicita di volontà di sciogliersi dall'impegno contrattuale;
  • dall'altro, essa implicava tacitamente la revoca del divieto di recesso originariamente previsto.

Tuttavia, l'assenza della firma di uno dei promittenti venditori impediva la complessiva risoluzione del contratto preliminare, limitando l'efficacia dell'accordo di recesso solo tra le parti firmatarie.

I principi enunciati dalla Cassazione

Di seguito i principi di diritto enunciati dalla Suprema corte:

"Nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei tre promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, riconoscendo, con l'accordo delle altre due parti firmatarie, di non avere altro a pretendere nei confronti della società e degli altri soci salva la restituzione delle somme da lui anticipatamente versate a titolo di prezzo per l’acquisto delle quote sociali, si è in presenza, ad un tempo, di una dichiarazione espressa e di una manifestazione tacita di volontà: la prima, volta a recedere dal preliminare, la seconda (prioritaria sul piano logico), funzionale alla revoca del divieto di recesso previsto nel preliminare stesso".

E ancora:

"Nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei tre promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, riconoscendo, con l'accordo elle altre due parti firmatarie, di non avere altro a pretendere nei confronti della società e degli altri soci salva la restituzione delle somme da lui anticipatamente versate a titolo di prezzo per l’acquisto delle quote sociali, la mancata partecipazione all’accordo della parte non firmataria, se, da un canto, risulta ostativa al perfezionarsi dell’effetto risolutivo del contratto preliminare, non si pone, di converso, come impeditiva del recesso (e della sottostante revoca tacita) del promissario acquirente, sia pur con effetto limitato alle sole parti firmatarie dell’accordo, conseguentemente tenute ad adempiere alle obbligazioni assunte in quella sede, salva la patente violazione del principio di correttezza sub specie della effettività della tutela del contraente in buona fede, rispetto alla posizione del quale non è consentito alle controparti un’inammissibile venire contra factum proprium".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Alcuni soci di una Srl si erano impegnati a cedere il 25% delle quote sociali a un promissario acquirente tramite un contratto preliminare che escludeva il recesso. Il promissario acquirente, prima della stipula del contratto definitivo, aveva dichiarato il recesso tramite una scrittura privata firmata solo da due dei tre soci. Successivamente, il pagamento dovuto dai venditori veniva sospeso e si instaurava una controversia legale per il recupero delle somme residue.
Questione dibattuta Se la scrittura privata di recesso, sottoscritta solo da alcuni dei venditori e non da tutti, fosse idonea a risolvere il contratto preliminare e a escludere l'obbligo di pagamento degli importi residui.
Soluzione della Corte di Cassazione La Cassazione ha stabilito che la scrittura privata non poteva avere un effetto risolutivo generale del contratto preliminare, in quanto sarebbe stato necessario il consenso di tutti i promittenti venditori. Tuttavia, il recesso rimaneva efficace tra le sole parti firmatarie, obbligandole al rispetto degli accordi presi. 
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