Intermediazione tramite piattaforme online con obbligo di comunicazione
Pubblicato il 04 giugno 2024
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Pubblicata in data 3 giugno 2024 la risposta ad interpello n. 122, con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce il ruolo delle piattaforme digitali di prenotazioni alberghiere nel settore turistico.
Con tale risposta si è stabilito che le attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite attraverso queste piattaforme, configurano lo status di "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 32/2023. Pertanto, anche in assenza di gestione diretta dei corrispettivi, queste piattaforme devono adempiere agli obblighi di comunicazione dati imposti dalla Direttiva DAC 7, indipendentemente dal fatto che le transazioni finanziarie siano gestite direttamente dalle strutture ricettive.
Vediamo nell’ambito del contesto normativo regolato dalla Direttiva DAC 7 - che rappresenta una svolta significativa per il settore turistico, imponendo nuovi obblighi di comunicazione a tutte le piattaforme digitali impiegate nell'intermediazione alberghiera - come l’Amministrazione finanziaria sia arrivata a tale conclusione.
Partiamo da una breve panoramica sulle novità introdotte nell’ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale dalla direttiva DAC7.
Attuazione DAC 7 in Italia: obbligo di scambio automatico di informazioni per i gestori di piattaforme digitali
La Direttiva DAC 7, attuata in Italia tramite il Decreto Legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, rappresenta un passo significativo nella modernizzazione della cooperazione fiscale europea. Modificando la Direttiva 2011/16/UE, ha introdotto l'obbligo dello scambio automatico di informazioni, in linea con gli sviluppi della digital e gig economy. In particolare, i gestori di piattaforme digitali sono ora obbligati a comunicare dati riguardanti le transazioni e le attività commerciali che si svolgono sulle loro piattaforme. Questi dati includono la locazione di beni immobili, la prestazione di servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di mezzi di trasporto, relativi a venditori che operano in Italia o in altri Stati membri dell'UE.
Le informazioni devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell'anno seguente, e lo scambio automatico di queste deve avvenire entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Tale sistema di scambio di informazioni rafforza gli sforzi contro l'evasione fiscale, assicurando trasparenza e conformità attraverso le piattaforme digitali operanti nel settore.
Dac7 nel settore turismo, novità
La Direttiva DAC 7 rappresenta un cambiamento cruciale anche per le piattaforme digitali nel settore turistico.
Tale normativa per come recepita nel nostro ordinamento, infatti, impone agli operatori delle piattaforme online, che fungono da intermediari nelle transazioni tra strutture ricettive e clienti, di adottare procedure stringenti per la raccolta e la comunicazione di dati fiscali.
Le piattaforme digitali turismo devono garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economiche, riducendo significativamente il rischio di evasione fiscale. La DAC 7 non solo aumenta la responsabilità fiscale ma stimola anche una maggiore fiducia tra gli utenti, essenziale per il dinamico ambiente del turismo online.
L'obbligo di comunicazione, così introdotto, assicura che tutte le transazioni siano accuratamente documentate e facilmente accessibili alle autorità fiscali.
Piattaforma digitale con obbligo di segnalazione?
Nel caso specifico trattato dalla risposta n. 122/2024 dell’Agenzia delle Entrate, la società istante "Alfa" è un'entità operativa nel settore del turismo incoming, che utilizza una piattaforma di prenotazione alberghiera attiva esclusivamente in Italia. Questa piattaforma svolge un ruolo di intermediario tra le strutture alberghiere (venditori) e i clienti finali, senza gestire direttamente le transazioni finanziarie o i pagamenti, i quali sono effettuati direttamente dai clienti alle strutture alberghiere.
La società "Alfa" riceve una commissione per il servizio di intermediazione fornito, ma non raccoglie dati sensibili come i numeri di carte di credito dei clienti.
Nel presentare la propria istanza, la società ha espresso incertezze relative all'applicabilità dell'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni effettuate attraverso la piattaforma, in base al Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32, emanato per l'attuazione della Direttiva (UE) 2021/514.
I dubbi principali riguardavano le definizioni di "piattaforma" e "corrispettivo" come delineate nell'articolo 2 del citato Decreto, ponendo questioni sulla necessità di trasmettere tali informazioni nonostante la piattaforma non gestisca direttamente i corrispettivi o i pagamenti.
Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
Nella risposta n. 122/E/2024, l’Agenzia delle Entrate parte dal ricordare la finalità dell’introduzione nel nostro ordinamento della Direttiva DAC7.
In particolare, evidenzia come la Direttiva DAC 7, emanata il 22 marzo 2021, abbia modificato la precedente normativa UE per intensificare la cooperazione fiscale e contrastare le frodi nell'era della digitalizzazione economica. Questa direttiva obbliga i gestori di piattaforme digitali a raccogliere e comunicare dati dettagliati su venditori e attività commerciali. L'Italia ha attuato la DAC 7 con il Decreto Legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, che richiede ai gestori di piattaforme di verificare e trasmettere queste informazioni per facilitare lo scambio transfrontaliero con le autorità fiscali.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha sottolineato come l'intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, realizzata dall'istante tramite una piattaforma specifica per le prenotazioni alberghiere, qualifica la società come "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione".
Nonostante la società sostenga di non gestire direttamente gli incassi, l'Agenzia sottolinea che questo aspetto non influisce sulla qualificazione poiché la piattaforma facilita le interazioni tra strutture ricettive e clienti, contribuendo così all'efficace e mirato svolgimento delle attività commerciali. La definizione di piattaforma secondo il decreto include software che consente ai venditori di connettersi con gli utenti per svolgere attività direttamente o indirettamente pertinenti, estendendo tale definizione anche agli accordi per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo.
L'Agenzia chiarisce, inoltre, che non è rilevante il fatto che la piattaforma operi solo in Italia, poiché gli obblighi di comunicazione riguardano sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di assicurare l'efficacia delle norme di comunicazione e il corretto funzionamento del mercato interno. Viene inoltre menzionato che, nel caso in cui un gestore di piattaforma operi in più Stati membri, può essere riconosciuto come tale solo in Italia per evitare duplicazioni e semplificare l'amministrazione.
In conclusione, la posizione dell'Agenzia è che la società debba adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 10 e successivi del Decreto legislativo che attua la DAC 7, garantendo così la trasparenza e il controllo delle attività economiche svolte attraverso la piattaforma digitale.
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