Intermediati abilitati all’assistenza previdenziale/assistenziale solo con delega

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Con la circolare n. 28 dell' 8 febbraio 2011, l’Inps chiarisce quali sono gli intermediari abilitati ad assolvere agli adempimenti previdenziali, assistenziali e in materia di lavoro che riguardano i lavoratori dipendenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

Infatti, se le imprese non si occupano direttamente della gestione dei propri dipendenti tramite l’accesso al fascicolo aziendale, l’impiego di altre figure professionali, che hanno la possibilità di relazionarsi con l’Istituto, deve essere opportunamente specificato.

Nella circolare si legge che sono abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti indicati dalla legge n. 12/1979 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili). Viceversa, i CED (centri elaborazione dati), i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale, potendo, i primi, svolgere solo attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, mentre, gli altri possono effettuare solo adempimenti di natura fiscale.

Gli intermediari abilitati, dunque, potranno operare per conto del datore di lavoro tramite una specifica delega. ll nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime a partire dal periodo di paga “aprile 2011”, dopodiché non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle seguenti condizioni: datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società); dipendente abilitato dal datore di lavoro; società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato); società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato); intermediario autorizzato ai sensi della legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro.

Dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si è espressa soddisfazione per la specificazione contenuta nella circolare Inps. Marina Calderone ha commentato come il documento di ieri “non fa che confermare la necessità della presenza dei consulenti del lavoro nei rapporti tra datori di lavoro, lavoratori e Istituto. È quel ruolo per il quale esiste il nostro ordinamento che è garanzia di affidabilità e terzietà”.
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