Interessi sui c/c al 20% solo dal 2012

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Allungamento del termine, per agenti della riscossione ed ex concessionari, per la comunicazione ai creditori dell'inesigibilità delle somme ma anche per la presentazione delle domande d'inesigibilità dei ruoli agli enti creditori.

Gli slittamenti sono contenuti nei commi 4 e 5 dell'articolo 29 del D.L. n. 216/2011, c.d. “Milleproroghe”, e permettono agli agenti della riscossione di comunicare ai creditori l'inesigibilità delle somme entro il 31 dicembre 2013 per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010.

Invece, per i ruoli consegnati dal 1° gennaio 2011 si applicano le regole ordinarie secondo cui opera il termine triennale per la presentazione delle domande da parte dei concessionari nonché delle comunicazioni circa l'inesigibilità dei crediti.

Con l'emanazione del D.L. “Milleproroghe” il legislatore ha anche chiarito dubbi relativamente all'applicazione dell'aliquota del 20% sugli interessi, premi e proventi ex articolo 44 del Tuir.

Viene chiarito che a beneficiare della minore aliquota è solo quella parte di interessi che viene a maturazione a partire dal 1° gennaio 2012 mentre per gli interessi maturati fino al 31/12/2011 si applica il 27%, nonostante la messa a disposizione per il titolare degli interessi, derivanti da conti correnti e depositi bancari, maturati nel 2011 decorra dal primo giorno dell'anno successivo.

Infine si applica la ritenuta del 12,50%, fino alla scadenza, sui contratti pronti contro termine con sottostante obbligazioni soggette al D.Lgs. n. 239/96, stipulati entro il 31/12/2012, che abbiano durata non superiore a 12 mesi. Stessa aliquota vale per gli interessi dei titoli sottostanti se relativi a “grandi emittenti”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 - Inesigibilità dei ruoli rinvio al 31/12/2013 - Trovato
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Interessi maturati nel 2011 al 27% - Parisotto

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