INPS su indennità di maternità per autonomi e congedi per il padre

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INPS su indennità di maternità per autonomi e congedi per il padre

L'INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, si sofferma su due importanti novità della legge di Bilancio 2022: l'estensione dell'indennità di maternità/paternità per le lavoratrici o per i lavoratori autonomi e la stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità per gli autonomi

L'articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 allunga di ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità l’indennità di maternità per lavoratrici e lavoratori autonomi.

A chi si applica la tutela

La misura si applica:

  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (gestite dalle Casse previdenziali di appartenenza).

L'INPS sul punto chiarisce che nonostante il dettato normativo menzioni solo le lavoratrici come destinatarie della tutela, la stessa debba essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali e subordinatamente al verificarsi degli eventi indennizzabili previsti dalla normativa (artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, art. 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001 e articolo 3 del D.M. 4 aprile 2002).

Quali requisiti reddituali possedere

I lavoratori su indicati per fruire dell'allungamento di 3 mesi dell'indennità di maternità/paternità devono aver fiscalmente dichiarato nell’anno (i.e. per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro.

Periodo indennizzabile

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome INPS (capo XI del D.lgs n. 151/2001) possono chiedere un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del medesimo D.lgs n. 151/2001 purchè gli stessi siano in possesso della regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.

Il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome di 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore può essere fruito solo dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate nonchè le altre lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire dell'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi (anche in caso di adozione o affidamento):

- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);

- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata (questa opzione vale solo per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati);

- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001)

I periodi di maternità o paternità sono indennizzabili se iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 o per periodi a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Come fare domanda

La domanda va presentata online direttamente sul sito INPS con SPID, CIE o CNS oppure attraverso il Contact center o tramite i Patronati.

L'INPS si riserva di fornire con messaggio altre indicazioni.

A regime il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

Altra importante novità è contenuta nell'articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021 che ha stabilizzato, dal 2022, le norme sul congedo per i padri lavoratori dipendenti nella durata di 10 giorni per il congedo obbligatorio e di 1 giorno per il congedo facoltativo.

Al riguardo l'INPS richiama le precedenti indicazioni emanate con la circolare n. 42/2021 e con la circolare n. 40/2013 e ricorda che il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente:

  • entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche in caso di parto prematuro;
  • anche nel caso di morte perinatale del figlio;
  • per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Il congedo obbligatorio è fruibile indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio e può essere riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità (articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001).

Il congedo facoltativo del padre è invece fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

La domanda all'INPS va presentata solo dai lavoratori ai quali l'indennità è erogata dall'INPS. Gli altri invece sono tenuti a comunicare la fruizione del congedo esclusivamente al proprio datore di lavoro.

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