Inps, istruzioni per esonero contributivo del 2 per cento
Pubblicato il 27 settembre 2022
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Con il messaggio del 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto previdenziale rende noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, arrivando così a 2 punti percentuali.
L’incremento opera sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera l’importo di 2.692 euro al mese maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Massimale e tredicesima mensilità
Nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio pari a 2 punti percentuali, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, ove sia inferiore o uguale al suddetto limite, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, ove sia inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva venissero erogati nei singoli mesi la riduzione opererà distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) nel rispetto del limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima a condizione che l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro diviso 12).
Per evitare un trattamento differenziato nel caso di eventuali rapporti di lavoro cessati nel corso dell’anno, il massimale dei ratei di tredicesima dovrà essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione.
Massimale della retribuzione imponibile
Nel caso in cui siano state presentate più denunce individuali per lo stesso lavoratore, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile e ove non superi l'importo mensile di 2.692 euro, lo sgravio potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Per il lavoratore che svolge attività lavorativa presso distinti datori di lavoro, il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà sempre di 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2022
Non si applica l’esonero al prestatore di lavoro che, cessata l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2022, riceve nell’anno 2023 le competenze di fine rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.). Nei confronti del prestatore che cessa il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022, laddove lo stesso dovesse ricevere non si applicherà l’esonero in commento su tali erogazioni.
Quattordicesima mensilità
La riduzione contributiva trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l’erogazione della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro.
Datori di lavoro con dipendenti, istruzioni operative
Per l’esposizione dell’esonero spettante si rimanda alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 43/2022, valide fino al mese di competenza settembre 2022.
L’Istituto fornisce ulteriori precisazioni in merito ai codici già in utilizzo:
- valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato soltanto per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.
A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, per fruire dell’esonero in commento, i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando:
- la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese, nell’elemento “Contributo”;
- il valore “L094”, nell’elemento “CodiceCausale”;
- l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima, nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
- l’anno/mese di riferimento dell’esonero, nell’elemento ”AnnoMeseRif”;
- l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”.
Per l’esposizione del rateo della tredicesima mensilità bisogna:
- inserire il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decret legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”, nell’elemento <CodiceCausale>;
- l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a 224 euro, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>;
- indicare l’anno/mese di riferimento dell’esonero, nell’elemento < AnnoMeseRif>>;
- indicare l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>.
Per la piena fruizione dell’esonero relativo alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, dovranno esporre il valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le predette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L096”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per l’integrazione del rateo della tredicesima mensilità bisognerà indicare nell’elemento <CodiceCausale> il valore “L097”.
Datori di lavoro agricoli
Rimangono valide le istruzioni operative fornite con la circolare INPS n. 43/2022.
Con riferimento allo sgravio nella misura del 2% relativo alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, l’INPS utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per la fruizione dell’esonero nella misura dello 0,8% applicando la nuova misura del 2%.
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