Inps, indennità di disoccupazione per giornalisti

Pubblicato il



Inps, indennità di disoccupazione per giornalisti

Con la circolare 27 luglio 2022, n. 91, l’Istituto Previdenziale comunica le istruzioni amministrative in materia indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), di cui agli articoli da 22 a 25 del Regolamento di Previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.

Dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall’INPGI è stata trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Inps.  

In ragione del suddetto trasferimento:

  • per il periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, l’indennità di disoccupazione continuerà ad essere disciplinata dalle regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022;
  • per il periodo dal 1° gennaio 2024, verrà applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, dunque, da tale data troveranno applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

Destinatari

Ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento INPGI, l’indennità di disoccupazione è rivolta ai giornalisti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro.

Sono esclusi dalla prestazione i giornalisti che abbiano interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale.

L’indennità è riconosciuta nei casi di dimissioni per giusta causa nelle seguenti ipotesi:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing;
  • variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico.

Ai fini del riconoscimento della prestazione, la risoluzione consensuale è ammessa qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con esito positivo nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’accesso alla prestazione è ammesso anche nel caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.

Disoccupazione ordinaria, ordinaria “ridotta” e sussidio straordinario

Per accedere alla prestazione di disoccupazione, il Regolamento prevede che il giornalista dovrà risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.

Si riconosce un trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” se l’iscritto possa far valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, si riconosce un trattamento c.d. “ridotto” per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio.

Diversamente, laddove l’assicurato possa far valere almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente la data in cui è cessato il rapporto di lavoro, avrà diritto al trattamento di disoccupazione “ordinario” per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione e per un numero massimo di giorni indennizzabili, pari a 360.

L’iscritto che si trovi nelle predette condizioni avrà diritto al c.d. “sussidio straordinario” di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni, a condizione che permanga lo stato di disoccupazione e con effetto dal primo giorno successivo alla cessazione della corresponsione del trattamento ordinario.

Misura dell’indennità

L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60% della retribuzione mensile minima, maggiorato dall’indennità di contingenza.

Con riferimento all’anno 2022, l’importo massimo dell’indennità mensile è pari a 1.745,30 euro (l’indennità giornaliera è pari a 56,30 euro).

Dal 181° giorno, la prestazione sarà ridotta del 5% ogni trenta giorni.

Sospensione

Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Regolamento, nel caso di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica e per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento sarà sospeso per tutta la durata del rapporto di lavoro, con conseguente ripresa fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile.

Il beneficiario dovrà trasmettere - tramite il modello “DIS3” - la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro.

Nel caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza del contratto (anche per dimissioni), la disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione.

Cumulo

L’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica come segue:

  • il 50% dei redditi da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione, pertanto dall’importo della disoccupazione sarà decurtato il 50% dei redditi da lavoro;
  • il rimanente 50% dei redditi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità stessa.

Presentazione della domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione

La domanda di disoccupazione dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, esclusivamente, in via telematica sul sito dell’INPS al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”, alla voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” con le credenziali di accesso: SPID, CIE o CNS.

Per l’istruttoria e la definizione della domanda, sarà necessario allegare la seguente documentazione:

  • lettera di licenziamento o modello “DIS 2”;
  • ultime buste paga;
  • copia del contratto o dei contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più rapporti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione;
  • modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
  • coordinate bancarie;
  • modulo domanda ANF sulla prestazione di disoccupazione.

Nei casi di risoluzione consensuale sarà necessario produrre il verbale di conciliazione o accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Nei casi di dimissioni per giusta causa, sarà necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, ovvero l’allegazione di diffide, denunce, esposti, citazioni, sentenze ecc.

Decadenza

La decadenza dal diritto al trattamento di disoccupazione si verifica nei seguenti casi:

  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • titolarità dell'assegno ordinario di invalidità;
  • rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito