INPS: chiarimenti sul trasferimento oneroso nel FPLD
Pubblicato il 27 novembre 2024
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L’INPS, con il messaggio del 25 novembre 2024, n. 3936, ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), oltre che sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dalla legge Fornero.
Trasferimento oneroso delle posizioni assicurative
Il trasferimento dei periodi contributivi maturati dai soppressi Fondi speciali al FPLD può avvenire esclusivamente a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 12, comma 12-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Come chiarito dall’Istituto, questa operazione non costituisce una ricongiunzione in senso stretto, bensì una nuova modalità di costituzione della posizione assicurativa, con i relativi oneri a carico dei richiedenti.
I lavoratori che possono accedere al trasferimento sono coloro che hanno cessato il servizio dopo il 30 luglio 2010, a condizione che:
- non siano più iscritti ai Fondi speciali;
- non abbiano già ricevuto una pensione a carico di tali Fondi.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione
I lavoratori ancora iscritti ai soppressi Fondi speciali, che intendano ottenere l’indennità di accompagnamento prevista dalla Legge Fornero, possono dichiarare la volontà di trasferire i contributi al FPLD. Per farlo, è necessario compilare il modulo AP157, disponibile sul sito INPS, e trasmetterlo sia via e-mail sia alla Struttura INPS competente.
Ai fini dell’elaborazione della certificazione relativa al diritto e all’importo della prestazione, i periodi contributivi dei Fondi speciali vengono temporaneamente accreditati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con il “codice cessazione 44”. Questo accredito provvisorio serve esclusivamente per verificare il raggiungimento dei requisiti per l’esodo.
Presentazione della domanda
La certificazione per accedere all’esodo è subordinata alla presentazione della domanda di trasferimento oneroso e all’accettazione del relativo onere. La domanda deve essere inoltrata nei 30 giorni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro comportante l’iscrizione ai soppressi Fondi speciali.
La procedura per presentare la domanda attraverso il portale INPS è la seguente: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati” > “Ricongiunzione”.
NOTA BENE: In assenza della domanda, la prestazione di accompagnamento alla pensione non potrà essere liquidata.
Certificazione per esodo
Nel caso in cui il lavoratore non presenti la dichiarazione preventiva e richieda l’indennità di esodo come iscritto ai Fondi speciali, non sarà possibile presentare successivamente la domanda di trasferimento oneroso. In tali circostanze, l’erogazione dell’indennità di esodo è subordinata al raggiungimento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici previsti dai Fondi speciali, da maturare entro il periodo massimo della prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a:
- garantire un assegno equivalente al trattamento pensionistico previsto dai Fondi speciali;
- versare all’INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Questa situazione rende superflua la costituzione di una nuova posizione assicurativa, che ha lo scopo di uniformare i sistemi pensionistici alternativi all’AGO. Tuttavia, alla scadenza dell’esodo, i lavoratori mantengono la possibilità di procedere alla ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti.
Diversamente, i lavoratori che non accedono all’assegno di esodo possono optare per il trasferimento della posizione assicurativa al FPLD, come previsto dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
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