INPS-CdL, tavolo tecnico sugli ammortizzatori sociali
Pubblicato il 22 aprile 2020
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Per la richiesta di accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS) per lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nella domanda integrativa non è necessario indicare i lavoratori già presenti nella precedente istanza, ma solamente i lavoratori aggiuntivi. In alternativa, l’azienda ha la possibilità di annullare la prima domanda, ovvero chiedere alla sede di annullarla, e ripresentarne un’altra per il totale dei lavoratori.
A chiarirlo è il CNO dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato n. 3586 del 20 aprile 2020, nel quale vengono riportate le riposte pervenute dall’INPS all’esito di un tavolo tecnico tra i rappresentati dell’INPS e gli esponenti dei CdL dedicato alle misure emergenziali introdotte dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”).
Ammortizzatori sociali, calcolo delle settimane
Per quanto concerne le modalità di calcolo delle settimane di CIGO e FIS, l’INPS ricorda che l’unità di misura sono le settimane afferenti all’unità produttiva. Quindi, l’azienda ha a disposizione nove settimane all’interno delle quali decide chi inserire o meno in CIG.
Ciò significa che in presenza di 100 lavoratori, se si inoltra una domanda per uno solo e per nove settimane, i restanti 99 non ne avranno più diritto, in quanto si saranno consumate tutte le settimane a disposizione. In questo caso, l’unica possibilità per l’azienda per far rientrare i lavoratori esclusi sarebbe quella di integrare la domanda già presentata, o annullarla completamente, inviando una PEC alla Sede INPS territorialmente competente.
Questo criterio permette all’azienda di calcolare con precisione, a consuntivo della CIGO/FIS richiesta, quanti giorni di cassa integrazione sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, e che si potranno richiedere con una nuova domanda.
Ammortizzatori sociali, le modalità di pagamento
In merito alle modalità di liquidazione degli ammortizzatori sociali, le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto dovranno provvedere a comunicare i dati retributivi dei lavoratori esclusivamente tramite il “modello SR41”.
Pertanto, ove i periodi di integrazione salariale interessino una frazione di mese:
- le settimane interamente oggetto di integrazione salariale nel flusso non dovranno essere valorizzate;
- le settimane in cui è presente almeno un giorno lavorato e l’integrazione salariale a pagamento diretto - ovvero una diversa assenza che dà titolo alla copertura figurativa e integrazione salariale a pagamento diretto - dovranno essere valorizzate rispettivamente con “X” nel primo caso e con “2” o “1” nel secondo in base alla presenza o meno di imponibile afferente la settimana.
Si precisa inoltre che, nel caso di prestazione richiesta a pagamento diretto, in presenza di cassa integrazione ordinaria o FIS a zero ore per tutti i lavoratori in forza, al fine di evitare scoperture contributive, l’azienda è tenuta a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa con dipendenti e la successiva ripresa di attività.
Ammortizzatori sociali, sospensione dei contributi
In merito alla sospensione dei contributi, l’INPS chiarisce che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i singoli lavoratori, al netto di agevolazioni e sgravi.
Pertanto, se sono previste quote associative canalizzate tramite Uniemens, le stesse devono essere versate alle scadenze di legge ordinarie, non essendo state interessate dai provvedimenti di sospensione.
- edotto.com – Edicola del 20 aprile 2020 - Ammortizzatori sociali, necessario semplificare. Proposta dai Consulenti del Lavoro – Bonaddio
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