INL, convalida dimissioni e risoluzioni consensuali

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INL, convalida dimissioni e risoluzioni consensuali

Precisazioni dell'INL in merito all'attivazione del colloquio a distanza per la convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali della lavoratrice madre e del lavoratore padre.

Durante la fase emergenziale da Covid-19, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva rettificato la procedura relativa alla convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali della lavoratrice madre e del lavoratore padre.

Invero, in via eccezionale, il lavoratore poteva trasmettere online il modello di richiesta per la convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali, in sostituzione del colloquio diretto con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL). Rimaneva fermo l’obbligo di trasmettere le dimissioni al datore di lavoro.

Genitori lavoratori: dimissioni e risoluzioni consensuali con nuovo modello

Con la cessazione dello stato di emergenza, il 31 marzo 2022, viene meno la possibilità di utilizzare il suddetto modello. Ciò nonostante, l’INL comunica che è comunque possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza” (in alternativa di quello in presenza), tramite la presentazione del nuovo modello, disponibile online, per la richiesta di attivazione del colloquio a distanza per la convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali della lavoratrice madre e del lavoratore padre.

Il modulo - compilato e sottoscritto dal lavoratore o lavoratrice – dovrà essere trasmesso alla posta elettronica del competente Ufficio (da individuare in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati), inserendo l’indirizzo email necessario per ricevere il link per il colloquio e allegando, obbligatoriamente, un documento di identità in corso di validità e la lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro debitamente firmata e datata.

Il colloquio online si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams.

Si rammenta che i soggetti obbligati alla procedura di convalida delle dimissioni sono:

  • la lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;
  • la lavoratrice e lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o al terzo anno di accoglienza del minore.
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