Infortunio sul lavoro: quale disciplina si applica ai postumi
Pubblicato il 08 settembre 2021
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Quale disciplina ratione temporis si applica all’indennizzo di un infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi prima dell’entrata in vigore del nuovo regime introdotto dall’art. 13 (Danno biologico) del D.Lgs. n. 38 del 2000, i cui postumi si sono verificati successivamente a tale data? A tale interrogativo risponde la Corte di Cassazione, con ordinanza della sezione lavoro del 3 settembre 2021, n. 23892.
Infortunio sul lavoro e rendita per inabilità permanente
Il dipendente di un istituto di credito, vittima (il 19 luglio 1996) di una rapina a mano armata subita mentre prestava servizio, aveva chiamato in giudizio l’INAIL per vedersi riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso.
In primo grado il lavoratore era risultato soccombente. Proposta l’impugnazione, la Corte d'appello territoriale adita (sentenza n. 5523/2014) aveva accolto parzialmente il ricorso nei confronti dell'INAIL ritenendo, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, che la malattia derivante dall'infortunio (il lavoratore era risultato affetto da un serio disturbo neuropsichico post traumatico con postumi dell'infortunio stabilizzati nella misura del 12%) si era palesata dopo l'anno 2000 e che pertanto alla stessa dovesse applicarsi il disposto dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 con il riconoscimento del solo indennizzo per danno biologico.
L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle di menomazione pubblicato il 25 luglio 2000. Asserisce l’Istituto che la sentenza di appello ha erroneamente applicato la disciplina indennitaria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 nonostante l'infortunio fosse avvenuto il 19.7.1996 ed il consulente avesse valutato i postumi secondo i criteri previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Il dipendente resiste con controricorso.
Infortuni sul lavoro: due discipline per l’indennizzo
Quale disciplina è applicabile all’infortunio avvenuto prima dell’entrata in vigore dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 i cui postumi si sono evidenziati dopo tale data? Per rispondere a tale quesito è il caso di ricostruire la disciplina in tema di indennizzo per infortunio sul lavoro in vigore prima e dopo il 2000.
Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 ha previsto un nuovo sistema di liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali introducendo la liquidazione del danno biologico indipendentemente da una riduzione della capacità di produzione di un reddito da parte del lavoratore colpito. La liquidazione del danno è riconosciuta:
- in capitale, in caso di menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di grado pari al 6% e inferiore al 16% (le menomazioni sono valutate in base alla specifica "tabella delle menomazioni");
- mediante una rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, con l’erogazione di un'ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e sulla base di una apposita nuova “tabella dei coefficienti”.
La "tabella delle menomazioni", la "tabella indennizzo danno biologico" e la "tabella dei coefficienti" sono state approvate con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
L'art.13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 dispone, al comma 2, che le summenzionate disposizioni si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 (9 agosto 2000).
In precedenza, la disciplina era stabilita dall'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che prevedeva un indennizzo dei postumi permanenti rappresentati da una riduzione della capacità lavorativa del dipendente oltre la soglia del 10%, superata anche in caso di aggravamento successivo dipendente dal medesimo infortunio o malattia professionale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8).
In definitiva, secondo tale regime, l'indennizzo a carico dell'INAIL si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico in quanto “nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti (Cassazione n. 26165 del 2015).
Infortuni sul lavoro: quale disciplina applicare per l’indennizzo
Alla luce delle precedenti considerazioni, la Suprema Corte rileva che il nuovo sistema introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 è applicabile unicamente per "i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 5" (poi emanato il 12 luglio 2000).
La locuzione "verificatisi o denunciati", chiarisce la Cassazione, “si riferisce chiaramente agli infortuni e alle malattie professionali, che sono oggetto della denuncia di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 52 e 53 e non ai danni che superino la soglia indicata dalla legge, accertabili unicamente a posteriori anche quanto alla decorrenza degli stessi (diversamente, del resto, ne deriverebbe l'impossibilità di stabilire a priori i criteri con cui operare la valutazione in un caso, come quello in esame, di manifestazione successiva dei danni da infortunio occorso e denunciata prima della nuova disciplina) (cfr. ord. sez. lav. n. 9956/2011)”.
Nel caso in esame, l'infortunio si è verificato il 19 luglio 1996 e quindi i relativi postumi permanenti vanno valutati in base alla disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 in termini di incidenza sulla attitudine al lavoro.
Pertanto la Corte di appello, statuisce il giudice di legittimità, ha errato nel ritenere applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, in luogo del previgente regime di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965.
In conclusione, la Cassazione cassa la sentenza rinviando alla Corte d'appello la quale dovrà accertare sulla base del D.P.R. n. 1124 del 1965, se i postumi derivati dall'infortunio abbiano comportato una diminuzione della sua attitudine al lavoro ed in quale percentuale di inabilità.
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