Infortunio sul lavoro: datore responsabile anche se il dipendente è imprudente
Pubblicato il 23 settembre 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro è esclusa solo quando si verifica il cosiddetto “rischio elettivo”.
Questo rischio si configura quando il lavoratore adotta una condotta anomala, esorbitante e imprevedibile rispetto alle direttive aziendali e alle procedure lavorative.
In altre parole, il rischio elettivo è presente solo se il lavoratore, per motivi personali o impulsi arbitrari, crea volontariamente una situazione di rischio estranea all’attività lavorativa ordinaria, assumendosi così la responsabilità esclusiva dell’evento dannoso.
La responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio: il ruolo del rischio elettivo
Secondo l’articolo 2087 del Codice Civile, del resto, il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, anche di fronte a imprudenze o negligenze da parte dei dipendenti.
Il rischio elettivo non si configura quando il lavoratore, eseguendo le attività richieste dall’azienda, utilizza mezzi non adeguati che non sono stati forniti dal datore di lavoro.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25313 del 20 settembre 2024, pronunciata in riferimento al caso di un incidente mortale occorso a un lavoratore che aveva utilizzato una scala inadeguata, non fornita dall’azienda, durante l’esecuzione di compiti lui affidati.
Il caso esaminato
Nel caso in esame, la Terza sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva accolto le domande di risarcimento sollevate dalla madre e dalla sorella del lavoratore a seguito della morte del loro congiunto.
La decisione della Corte di cassazione
La società datrice di lavoro aveva impugnato la decisione, basandosi sull’articolo 2087 del Codice Civile e sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), sostenendo che il lavoratore avesse concorso alla causa dell’incidente.
Tuttavia, la Cassazione ha respinto queste argomentazioni, sottolineando che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo in caso di rischio elettivo, cioè quando il lavoratore compie azioni che esorbitano dalle direttive e procedure standard.
La Corte ha evidenziato che l’uso della scala inadeguata non costituiva rischio elettivo, poiché il lavoratore stava eseguendo un compito assegnato senza le attrezzature necessarie e senza un’adeguata supervisione.
Il datore di lavoro, nella specie, avrebbe dovuto fornire le attrezzature adeguate e, se necessario, personale di supporto, poiché l’organizzazione del lavoro non spettava al dipendente.
La giurisprudenza richiamata
Nella propria disamina, gli Ermellini hanno richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di infortunio sul lavoro.
Il rischio elettivo - ha ribadito la Corte - "si ha solo quando il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria, volta a creare ed affrontare volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgersi e ponendosi, in tal modo, come cause esclusiva dell'evento dannoso" (Cassazione n. 3763/2021).
Le conclusioni della Cassazione
La Cassazione, in conclusione, ha confermato la responsabilità civile della società, imponendo il risarcimento ai familiari della vittima.
La decisione riafferma che il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità dei lavoratori, anche in presenza di imprudenze o negligenze, a meno che queste non siano completamente estranee al contesto lavorativo e riconducibili esclusivamente a decisioni arbitrarie del lavoratore.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Un lavoratore è deceduto durante l’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione di un tetto, utilizzando una scala inadeguata non fornita dall’azienda. I familiari del lavoratore hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del congiunto. |
Questione Dibattuta | La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione della Corte di Appello, sostenendo che il lavoratore avesse concorso all’incidente e invocando l’applicazione del “rischio elettivo”. Si discuteva se la condotta del lavoratore potesse escludere la responsabilità del datore di lavoro. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Cassazione ha respinto le argomentazioni della società, stabilendo che l’uso della scala inadeguata non costituiva un rischio elettivo, poiché il lavoratore stava eseguendo un compito assegnato senza le attrezzature adeguate e senza supervisione. La responsabilità civile dell’azienda è stata confermata, con obbligo di risarcimento ai familiari della vittima. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: