Infortunio e malattia professionale, importi rivalutati

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Infortunio e malattia professionale, importi rivalutati

Rivalutate, con decorrenza 1° luglio 2020, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi. L’aggiornamento ha tenuto conto, per gli anni 2018/2019, della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, pari allo 0,5%

Con la circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, l’INAIL ha fornito i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

Infortunio e malattia professionale, liquidazione delle prestazioni

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le seguenti misure retributive:

  • nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 79,22 euro;
  • nel settore marittimo, la retribuzione media giornaliera è pari a 79,22 euro mentre la retribuzione annua minima ammonta a 16.554,30 euro.
  • nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 25.106,52 euro.

Infortunio e malattia professionale, riliquidazione delle prestazioni in corso

Per il settore agricolo, la riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: 25.106,52 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato (rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982): 16.626,20 euro (importo minimo) e 30.895,80 euro (importo massimo);
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato (rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982): 25.106,52 euro;
  • lavoratori autonomi (rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993): 25.106,52 euro;
  • lavoratori autonomi (rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993): 16.636,20 euro.

Inoltre, l'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo, che ammonta a 547,75 euro.

Diversamente gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

  • inabilità dal 50% al 59%: settore industria 307,35 euro e settore agricoltura 384,97 euro;
  • inabilità dal 60% al 79%: settore industria 431,21 euro e settore agricoltura 537,20 euro;
  • inabilità dal 80% al 89%: settore industria 800,62 euro e settore agricoltura 922,28 euro;
  • inabilità dal 90% al 100%: settore industria 1.233,46 euro e settore agricoltura 1.307,32 euro;
  • inabilità dal 100% + a.p.c.: settore industria 1.781,92 euro e settore agricoltura 1.855,06 euro;

Infortunio e malattia professionale, indirizzi operativi ai fini della riliquidazione

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli “170/I” e “171/I”. Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

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