Infortuni sul lavoro. Datore condannato per omessa formazione

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Infortuni sul lavoro. Datore condannato per omessa formazione

Confermata, dalla Cassazione, la condanna per lesioni personali colpose comminata al legale rappresentante di una Srl a seguito dell’incidente sul luogo di lavoro occorso ad un proprio dipendente.

Quest’ultimo si era infortunato mentre era intento ad eseguire delle operazioni di spostamento di una saldatrice tramite un muletto, dal quale aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra, venendo investito dal predetto mezzo.

Con sentenza n. 23947 del 14 agosto 2020, la Suprema corte ha respinto il ricorso promosso dall’imputato, ritenendo che, nella specie, i giudici di merito avessero fatto ineccepibile applicazione dei consolidati principi di diritto in materia.

E’ stato quindi ribadito che il datore di lavoro - quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro - è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull'uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti.

In mancanza di tali requisiti, il datore risponde, come nella specie, dell'infortunio occorso al prestatore di lavoro.

Condotta abnorme del dipendente, quando si configura? 

Nello specifico, gli Ermellini hanno giudicato immune da vizi di ordine logico o giuridico la ritenuta assenza dei presupposti per affermare l'eccentricità o l'abnormità della condotta tenuta dalla vittima e dagli altri due colleghi coinvolti nell’incidente, come per contro prospettata dalla difesa dell'imputato.

Nel caso in esame, infatti, l’abnormità del comportamento era da escludere per il fatto che i tre operai si erano limitati a replicare la condotta tenuta dallo stesso imputato per portare la saldatrice sul luogo dei lavori nonché ad utilizzare un mezzo di cui avevano in quel momento la disponibilità e l'uso e che avevano anche in precedenza utilizzato per eseguire i lavori nell'area, senza tuttavia ricevere la formazione antinfortunistica necessaria.

Responsabilità datore esclusa solo per condotta "eccentrica"

Il ragionamento seguito dai giudici di gravame, del resto, risultava perfettamente allineato alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'abnormità della condotta del lavoratore, tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro, non coincide con la mera imprudenza o disattenzione nello svolgimento delle lavorazioni.

L’abnormità – ha continuato la Corte - postula che il comportamento si svolga al di fuori dell'ambito delle mansioni assegnate ovvero che, pur collocandosi nell'alveo di esse, risulti radicalmente avulso da un'avventatezza prevedibile - e dunque evitabile - nelle operazioni.

Il comportamento del lavoratore, dunque, può ritenersi "abnorme" - e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro - allorché provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro.

Si tratta di un comportamento "interruttivo" non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a "governare".

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