Informazioni anonime senza valenza indiziaria

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Le informazioni anonime sono da considerare prive di valenza indiziaria; ne discende l'illegittimità dell'autorizzazione ispettiva fondata in via esclusiva sulle stesse e, contestualmente, l'illegittimità dell'avviso di accertamento o di rettifica conseguente.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19338 depositata il 22 settembre 2011, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un'azienda aveva lamentato la validità di un accesso ispettivo eseguito presso la sede della stessa da parte della Guardia di Finanza e che aveva preso le mosse dalle dichiarazioni di alcuni informatori anonimi.
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