Inerzia del Comune. Revocate le agevolazioni all’impresa

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Inerzia del Comune. Revocate le agevolazioni all’impresa

Se il Comune tarda nel rilasciare il permesso a costruire, indispensabile per la realizzazione di un investimento, la Regione può legittimamente revocare le agevolazioni concesse ad un’impresa per la realizzazione di detto investimento.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, accogliendo il ricorso di una Regione, che aveva provveduto alla revoca ed al ritiro dei contributi - nell’ambito del POR, programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva regionale - erogati ad una s.r.l. per la realizzazione di un impianto produttivo; revoca intervenuta a causa della mancata richiesta di erogazione del saldo finale e della mancata produzione dei documenti attestanti il completamento dei lavori, entro i termini previsti dal bando relativo al finanziamento.

Ritardo imputabile al Comune, non esclude la revoca del contributo

Orbene l’impresa beneficiaria del contributo, si era opposta al provvedimento di revoca, adducendo che il ritardo nella realizzazione dell’intervento, era dovuto alla perdurante inerzia dell’Ente Comunale, che aveva provveduto al rilascio del propedeutico permesso a costruire, solo dopo un lunga trafila giudiziaria prima dinanzi al Tar, poi al Consiglio di Stato.

Regione erogatrice, estranea ai rapporti tra impresa beneficiaria e Comune

Ciò che, tuttavia – secondo il Consiglio di Stato - non va a scusare l’impresa beneficiaria, posto che quest’ultima si era impegnata a realizzare, entro i termini stabiliti dal bando (oltretutto prorogati) il complessivo programma degli investimenti descritto nel bando medesimo, ed a consegnare alle autorità di competenza, tutta la documentazione attestante la realizzazione. Un obbligo – spiegano i Giudici amministrativi con sentenza n. 4310 del 12 settembre 2017 – a cui la beneficiaria era tenuta nei confronti della Regione, pena la decadenza del contributo stesso; così che sotto tale profilo l’amministrazione concedente risulta del tutto estranea ai rapporti tra l’impresa beneficiaria e l’Ente comunale.

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