Induzione indebita: la sollecitazione di denaro deve essere accompagnata da atti di abuso

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Secondo la Sesta sezione penale di Cassazione – sentenza n. 16154 dell’8 aprile 2013 – l’abuso richiesto per la configurazione dei reati di “concussione” e di “induzione indebita” non può essere identificato nella indebita richiesta rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose. Detta sollecitazione, infatti, pur se espressa con la prospettazione di evitare ogni pregiudizio derivante dall’applicazione della legge integra, di norma, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione e, se accolta, quello di corruzione consumata.

Per contro – continua la Corte – la richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione o della induzione è quella preceduta o accompagnata “da uno o più atti che costituiscono estrinsecamente del concreto abuso della qualità o del potere dell’agente pubblico”, fermi restando i diversi modelli comportamentali in cui si esprime l’abuso, non rilevanti nel sistema previgente.
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