Indennità sostitutiva del pasto, importi esentasse
Pubblicato il 03 settembre 2020
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Esentasse le indennità corrisposte dal datore di lavoro nei casi in cui è impossibile la somministrazione di alimenti e bevande attraverso le card elettroniche, a causa della chiusura degli esercizi in lockdown da pandemia COVID-19. Tali importi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 301 del 2 settembre 2020.
Indennità sostitutiva del pasto, cosa dice la normativa fiscale?
L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una società che, in sostituzione del servizio di mensa, erogava ai propri dipendenti 6 euro al giorno, utilizzabili per mezzo di un badge elettronico presso gli esercizi pubblici convenzionati.
Durante il periodo di blocco delle attività imposto dalle misure anti-epidemiche, per i dipendenti dell’ente non è stato possibile utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura dei locali convenzionati. A questo punto, il datore di lavoro intende erogare un’indennità sostitutiva, nella misura di 5,29 euro al giorno.
Qual è il trattamento fiscale applicabile a tale indennità sostitutiva?
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 51 del TUIR, alla lettera c) del co. 2, prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, anche se avvengono per mezzo di mense gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte ai lavoratori dei cantieri edili o di altre strutture temporanee o ubicate in zone dove mancano strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo di 5,29 euro.
Indennità sostitutiva del pasto, quando è esentasse?
Affinché l’indennità sostitutiva del pasto possa essere considerata esentasse, è necessario che concorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’orario di lavoro comporti la pausa per il pasto;
- i lavoratori siano addetti stabilmente a una unità produttiva, intesa come sede di lavoro;
- l’ubicazione della sede non consente, nel periodo previsto per la pausa, di recarsi senza l’uso di mezzi di trasporto al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo di buoni pasto.
Indennità sostitutiva del pasto, parere dell’Agenzia delle Entrate
Infine, specifica l’INPS, l’indennità sostitutiva erogata dall’ente ai dipendenti impossibilitati all’uso del badge a seguito dell’emergenza epidemiologica, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Le somme erogate, quindi, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
- edotto.com – Edicola del 4 agosto 2020 - Buoni pasto, erogazione liberamente interrompibile – Siliato
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