Indennità di incentivo all'esodo: non rientra nell’assegno divorzile

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Indennità di incentivo all'esodo: non rientra nell’assegno divorzile

La quota dell'indennità di fine rapporto che spetta al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, non concerne tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Essa riguarda le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore.

Tra queste, pertanto, non è ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

La predetta indennità, infatti - vale a dire quella prestazione cui, in base a un intercorso accordo negoziale, è tenuto il datore di lavoro a fronte della disponibilità, manifestata dal lavoratore, di addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto di prestazione d’opera - non può annoverarsi tra quelle che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale sia alla durata del rapporto di lavoro, che all'entità della retribuzione corrisposta.

E' quanto sancito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel pronunciarsi - con sentenza n. 6229 dell'8 marzo 2024 - su una questione ad esse rimessa, concernente l’assimilabilità o meno dell’indennità di incentivo all’esodo al trattamento di fine rapporto, ai fini dell’applicazione dell’art. 12-bis Legge sul divorzio.

Quota di indennità di fine rapporto: quali erogazioni vi rientrano?

L’art. 12-bis in parola, aggiunto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 74/1987, prescrive, al primo comma, che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La questione controversa riguardava la delimitazione della fattispecie normativa di cui al cit. art. 12-bis, con particolare riguardo a quanto ne costituisce oggetto, e cioè l’indennità di fine rapporto erogata al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di divorzio.

Due erano i contrapposti orientamenti della giurisprudenza:

  • da una parte, era stata affermata la concreta possibilità di far rientrare nella detta indennità il cosiddetto incentivo all’esodo, valorizzando la circostanza per cui le somme corrisposte a tale titolo non avrebbero natura liberale né eccezionale, costituendo, piuttosto, reddito di lavoro dipendente;
  • dall'altra, una pronuncia più risalente aveva ritenuto che l’indennità di cui è menzione nell’art. 12-bis riguardasse unicamente quell'indennità, comunque denominata, che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore: connotazione, questa, non presente nell’incentivo all’anticipato collocamento in quiescenza.

Incentivo all’esodo: esclusa la spettanza della quota corrispondente

Questo il principio di diritto enunciato dalle SU di Cassazione a risoluzione della questione ed esse sottoposta:

La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
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