Indennità Covid-19 “zona rossa”, servizio online attivo
Pubblicato il 24 settembre 2020
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Servizio online attivo per i lavoratori delle ex "zone rosse", che possono chiedere la mensilità aggiuntiva covid-19. L'INPS, infatti, ha dato il via libera per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 per alcune categorie di lavoratori autonomi (titolari di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ecc.) e per co.co.co. che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgevano l’attività lavorativa nei comuni dichiarati “zona rossa” a causa dell’emergenza epidemiologia da Coronavirus in Lombardia e Veneto.
L’istanza deve essere presentata online, utilizzando:
- il PIN rilasciato dall’INPS;
- lo SPID di livello 2 o superiore;
- la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Indennità Covid-19, bonus aggiuntivo per i lavoratori della “zona rossa”
L’art. 44-bis del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto l’erogazione di una indennità aggiuntiva rispetto alle eventuali già fruite.
L’importo è pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, quindi è considerata esentasse. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’ANF.
Indennità Covid-19, a chi spetta l’importo aggiuntivo?
Il bonus economico è rivolto:
- ai collaboratori coordinati e continuativi;
- ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- ai lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995.
Per avere diritto all’indennità aggiuntiva è necessario che l’attività lavorativa doveva essere svolta alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Dpcm 1° marzo 2020.
Si specifica, al riguardo, che i comuni interessati della regione Lombardia sono:
- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia eTerranova dei Passerini.
Mentre nella regione Veneto, l’unico comune interessato è Vo'.
Indennità Covid-19, aspetti di cumulabilità
Le indennità non sono cumulabili tra loro con:
- il Reddito di Emergenza;
- l’indennità per i domestici;
- l’indennità per gli sportivi.
Le indennità sono cumulabili, invece, con:
- l’assegno ordinario di invalidità;
- l’indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
- l’indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
- l’indennità di disoccupazione agricola;
- le borse lavoro, i premi e il lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
Con riferimento al Reddito di Cittadinanza, le indennità non sono cumulabili ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).
Indennità Covid-19, come fare domanda?
I lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare la domanda, in via telematica all'INPS, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati. Il trattamento è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
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