Indennità COVID-19 del Decreto Agosto, via libera alle domande
Pubblicato il 29 ottobre 2020
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Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.
Sul punto, l’Istituto Previdenziale specifica che laddove le predette categorie di lavoratori abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive previste dal “Decreto Agosto”. Per tali beneficiari, l’indennità verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui agli artt. 29, 38 e 44 del “Decreto Cura Italia” e di cui all’art. 84, co. 5, 6, 8 e 10, del “Decreto Rilancio Italia”.
Indennità COVID-19 del Decreto Agosto, soggetti interessati
Il “Decreto Agosto” ha introdotto un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
- per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Ai fini dell’accesso all’indennità è previsto che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano, inoltre, titolari di indennità di disoccupazione NASpI;
- per i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale;
- per i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Sono inclusi coloro che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020.
L’indennità scende a 600 euro, invece, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione. Tali categorie di soggetti devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e devono aver prestato almeno 30 giornate nel medesimo arco temporale.
Indennità COVID-19 del Decreto Agosto, presentazione della domanda
Come anticipato in premessa, i predetti lavoratori – che abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle suddette indennità.
Diversamente, i lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19, devono presentare istanza per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva.
L’istanza deve essere presentata sul sito INPS, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato. Il cittadino, al tal fine, deve essere in possesso del PIN rilasciato dall’INPS, SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio, fa sapere l’INPS, verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.
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