Indennità antitubercolari, importi in rialzo per il 2020

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Indennità antitubercolari, importi in rialzo per il 2020

In rialzo, per il 2020, gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari. Infatti, per effetto di quanto determinato dal Decreto (MEF) del 15 novembre 2019, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2018 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,1% dal Decreto del 16 novembre 2018), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.

I nuovi importi sono stati forniti dall’INPS, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2020, ricordando che le predette indennità sono correlate per legge – ai sensi dell’art. 4 della L. n. 419/1975 – alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Indennità antitubercolari, a chi spettano?

L’assegno per cure tubercolari spetta ai soggetti affetti da malattia tubercolare che possono far valere sia il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa sia quello sanitario, accertato dal Centro Medico Legale della Struttura INPS territorialmente competente all’atto della domanda. L’indennità viene erogata dall'INPS (dopo l'accertamento dei requisiti contributivi e sanitari) e sorge al verificarsi del rischio. Esso si estende anche ai familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non assicurati presso l'INPS.

Indennità antitubercolari, a quanto ammontano gli importi per il 2020?

Alla luce di quanto appena affermato, gli importi per l’anno 2020 risultano così determinati:

  • 13,48 euro (lo scorso anno era di 13,43 euro) per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati;
  • 6,74 euro (lo scorso anno era di 6,71 euro) per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della L. n. 419/1975;
  • 22,47 euro (lo scorso anno era di 22,38 euro) per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera);
  • 11,23 euro (lo scorso anno era di 11,19 euro) per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della L. n. 419/1975 (giornaliera);
  • 90,68 euro (lo scorso anno era di 90,32 euro) per l’assegno di cura o di sostentamento (mensile).
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 9 febbraio 2018 - Indennità antitubercolari anno 2018 – Schiavone

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