Indebita compensazione: per il reato non serve la dichiarazione
Pubblicato il 25 novembre 2021
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Il reato di indebita compensazione non presuppone la presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione annuale. L’assenza della dichiarazione, infatti, non incide sulla sua configurabilità.
Questo, a differenza del delitto di dichiarazione infedele, il cui mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o sull’Iva.
L’indebita compensazione ex art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, invece, si consuma nel momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.
Utilizzando il modello indicato, infatti, il contribuente perfeziona la condotta penalmente sanzionata, realizzando il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.
Compensazione di crediti non spettanti o inesistenti
È quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 43089 del 24 novembre 2021, pronunciata a conferma della decisione di condanna impartita all’amministratore unico e legale rappresentante di una Srl, imputato perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non aveva versato le somme dovute al Fisco utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Nella decisione, gli Ermellini hanno ricordato come l’assenza della dichiarazione non incida sulla configurabilità del reato di indebita compensazione.
Consumazione del reato
Come già evidenziato, infatti, il reato in esame si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.
Invero, è l’indicazione del credito inesistente portato in compensazione nel modello F24 che ha rilevanza, non l’omessa dichiarazione.
Secondo quanto ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di indebita compensazione richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente giustificato da una illegittima compensazione operata tra le somme spettanti all’Erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.
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