Incremento delle prestazioni di invalidità civile da novembre 2020
Pubblicato il 14 ottobre 2020
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L’Inps comunica, nella sezione notizie del proprio sito istituzionale, che a partire dal mese di novembre provvederà a liquidare la maggiorazione sociale, cd. Incremento al milione, in favore dei soggetti titolari di pensione di invalidità civile ovvero invalidi totali e titolari di pensione di inabilità previdenziale.
Il beneficio è riconosciuto per 13 mensilità sino ad un importo di euro 651,51 e si riferisce a soggetti tra i 18 e i 60 anni di età che risultino invalidi civili totali o sordomuti ovvero ciechi civili assoluti titolari di pensione di inabilità di cui all’art. 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’istituto specifica che per i titolari di invalidità civile totale 100% e in possesso dei requisiti previsti dalla legge non sarà necessario presentare alcuna domanda infatti, a decorrere da luglio 2020, l’adeguamento sarà automatico.
Ai soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all’art 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, l’incremento sarà riconosciuto a seguito domanda dell’interessato tramite i consueti canali dell’istituto ovvero patronati o Caf.
Ai fini della decorrenza, l’adeguamento verrà riconosciuto:
- dal 1° agosto per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020;
- dal primo giorno del mese successivo alla domanda negli altri casi.
Il beneficio spetta a condizione che il proprio reddito annuo non sia superiore ad euro 8.469,63 incrementato ad euro 14.447,42 se cumulato con il coniuge.
Concorrono alla valutazione del requisito reddituale tutti i redditi assoggettabili ai fini IRPEF, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF di entrambi i coniugi.
Non concorrono alla valutazione del requisito reddituale:
- il reddito derivante dall’abitazione principale;
- la pensione di guerra;
- l’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- l’importo aggiuntivo di euro 154,94 previsto dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- i trattamenti di famiglia (ANF);
- l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210.
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