CNDCEC, disciplina delle incompatibilità

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CNDCEC, disciplina delle incompatibilità

Con il pronto ordini del 9 marzo 2023, n. 139, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti in merito ai tre quesiti riguardanti la disciplina delle incompatibilità dell’attività d’impresa con l’esercizio della professione.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, all’art. 4, comma 1, lett. c), disciplina l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e per proprio conto.

I tre quesiti sono i seguenti:

  1. se la società commerciale avente ad oggetto attività tipiche della professione (es. amministrazione e legale rappresentanza di società) ancorché non riservate dalla legge agli iscritti, deve essere considerata assimilata alle società di servizi strumentali, con la conseguenza che l’iscritto ne sia socio e amministratore e soggetto alla verifica in ordine alla prevalenza del fatturato da attività professionale rispetto al fatturato della società ascrivibile all’iscritto;
  2. esclusa l’assimilabilità alle società di servizi, se la medesima deve essere considerata genericamente una società commerciale con la conseguente sussistenza di incompatibilità in capo all’iscritto;
  3. se l'attività di amministrazione e legale rappresentanza di società, enti e trust etc., possa costituire oggetto sociale di una STP in cui un iscritto sia socio d’opera e amministratore con la conseguenza che la società commerciale potrebbe trasformarsi in una STP avente ad oggetto solo tale specifica attività e non anche tutte le altre attività oggetto della professione di dottore commercialista.

Il CNDCEC specifica che l’incompatibilità è esclusa nei seguenti casi:

  • l’attività, svolta per conto proprio, diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative,
  • in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all'esercizio della professione;
  • in caso di assunzione di carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

NOTA BENE: Spetta all’Ordine territoriale verificare la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità in capo ai propri iscritti nonché le relative fattispecie di esclusione dell’incompatibilità.

Quesito n. 1

Le società di servizi svolgono soltanto attività ausiliaria all’esercizio della professione e non possono svolgere attività a componente intellettuale (che deve rimanere esclusiva della sfera professionale).

Quesito n. 2

L’Ordine territoriale deve verificare se l’attività di amministrazione sia svolta sulla base di un incarico professionale.

In considerazione delle suddette fattispecie di esclusione, le note interpretative individuano alcune criteri per verificare la mancanza di un interesse economico proprio, come ad esempio:

  • un mandato scritto conferito dal cliente (avente data certa);
  • la parcellazione dei compensi;
  • in caso di esercizio di impresa per il tramite di una società, la mancata attribuzione di utili o dividendi (o la rinuncia ad essi) o loro assegnazione in misura non significativa;
  • l’assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale da parte dell’iscritto;
  • la partecipazione del tutto irrilevante al capitale sociale;
  • la ricorrenza di situazioni di temporanee di estrema urgenza ed impossibilità di agire diversamente in assenza dei criteri sopra indicati (successione, eredità, donazioni, divorzi, etc.).

Quesito n. 3

Ai sensi degli artt. 2498 e ss c.c., non è possibile trasformare una società non professionale in una STP, in quanto non rappresenta un tipo societario autonomo.

Nello specifico, si evidenzia che:

  • alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali riferibili ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o che in tali attività professionali vi rientrano tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall’ordinamento professionale;
  • tali società non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.
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