Incompatibilità ampia sui sindaci delle Spa

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19235 dell'11 luglio 2008, ha statuito in merito all'azione di responsabilità proposta da una società nei confronti degli amministratori per inadempimenti fiscali e per distrazione di somme dalle casse sociali. La Corte ha precisato che gli amministratori, nell'espletamento delle loro funzioni, debbano prestare la massima attenzione per l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi della società, risultando responsabili in caso di pregiudizio all'azienda; tuttavia, il fatto che la società abbia affidato l'incarico ad un professionista esterno non esime la stessa dall'obbligo di vigilanza. Secondo la Corte, quando le funzioni di sindaco siano affidate, come nel caso in esame, ad un professionista legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, il vincolo con gli amministratori può attenuare, fino ad annullare, l'obiettività del sindaco stesso. Il rapporto di lavoro, infatti, rischia di compromettere l'indipendenza del sindaco nei confronti della società. Sulla scorta di tali principi, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di sospensione delle sanzioni elevate nei confronti della società in quanto si tratta di provvedimenti che non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione.

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