Incentivo donne svantaggiate al 100% anche nel 2024. In quali casi?

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Incentivo donne svantaggiate al 100% anche nel 2024. In quali casi?

In più occasioni si è avuto modo di sottolineare il ridimensionamento della portata delle agevolazioni contributive previste per il 2024.

Per una panoramica generale, leggi anche: Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa

Per uno dei principali incentivi strutturali vigenti, il cd. incentivo donne svantaggiate, lo sconto contributivo fruibile relativamente agli eventi agevolativi 2024 si è dimezzato passando dalla misura del 100% al 50%.

Ma cosa succede per i contratti di lavoro a termine instaurati nel 2023 e scadenti nel 2024? E cosa avviene per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato?

La soluzione all’interrogativo è, come sempre, rinvenibile nelle norme che regolano le diverse misure agevolative e nelle istruzioni fornite dall'INPS.

Incentivo donne svantaggiate: a chi e quando spetta

L’incentivo donne svantaggiate di cui alla legge Fornero (articolo 4, commi da 9 a 11, Legge n. 92/2012) spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, inclusi i datori di lavoro agricolo, per:

  • le assunzioni a tempo determinato e sue eventuali proroghe effettuate in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato. L’esonero è concedibile per la durata massima di 12 mesi e nel limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga;
  • le assunzioni a tempo indeterminato. L’esonero è concedibile per la durata massima di 18 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato a termine. L’esonero è concedibile per la durata massima di 18 mesi complessivi decorrenti dalla data di assunzione;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato. L’esonero è concedibile per la durata massima di 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di trasformazione.

L'incentivo è riconosciuto solo se gli eventi agevolati interessano lavoratrici rientranti nel novero delle cd. donne svantaggiate.

Possono beneficiare dell’incentivo donne svantaggiate anche Enti pubblici economici, Iacp trasformati in enti pubblici economici da leggi regionali, enti privatizzati trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.

Non sono invece agevolabili i rapporti di lavoro domestico, intermittente e i rapporti di apprendistato.

NOTA BENE: Sono escluse dall’esonero totale anche le imprese operanti nel settore finanziario e le imprese soggette a sanzioni UE.

Misura dell'esonero per il 2023 e per il 2024

Per gli eventi agevolati sopra descritti è riconosciuta, a regime, una riduzione del 50% dei contributi effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro nonché dei premi e contributi dovuti all’INAIL e senza massimali di agevolazione.

Esclusivamente, per il biennio 2021-2022 e per il 2023, l’incentivo donne svantaggiate è stato accordato nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL ed entro un tetto massimo (6.000 euro annui per il biennio 2021-2022, 8.000 euro annui per il 2023) e su preventiva autorizzazione UE.

In tutti i casi, la concessione dell’incentivo è subordinata alla sussistenza di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Contratti a termine agevolati

Veniamo ora al quesito di partenza. Quale agevolazione contributiva compete al datore di lavoro privato per un contratto a termine stipulato nel 2023 e vigente nel 2024? L'esonero totale o lo sgravio al 50%?

In virtù delle norme e delle istruzioni operative emanate è possibile affermare che:

  • se il contratto a termine agevolato è stato stipulato nel 2023, è riconoscibile l’esonero pieno al 100% anche per il 2024 e fino a scadenza naturale del contratto, avendo però riguardo alla durata massima di beneficio concedibile, che, si ricorda, è pari a 12 mesi.
  • se il contratto è stato stipulato nel 2023 e successivamente prorogato nel 2023, è riconosciuto l’esonero pieno al 100% anche per il 2024, avendo riguardo, al limite complessivo massimo di 12 mesi di beneficio concedibile.
  • se il contratto è stato stipulato nel 2023 e prorogato nel 2024 l’esonero potrà essere riconosciuto nella misura del 50%.

Trasformazione del contratto a termine

Le stesse regole possono ritenersi applicabili al caso in cui il datore di lavoro privato abbia trasformato un contratto a termine, agevolato e non agevolato, in contratto a tempo indeterminato.

Alla trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel corso del 2023 si applica l’esonero contributivo al 100% e alla trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2024 si applicherà l’esonero contributivo al 50%, nei limiti di 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di trasformazione o dalla data di assunzione.

Conclusioni

In buona sostanza, a determinare l’agevolazione applicabile è la collocazione temporale dell’evento incentivato.

Ovviamente si dovrà via via verificare la sussistenza delle condizioni generali e specifiche legittimanti l’esonero.

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