Incentivi alle start-up. Anche un credito d'imposta per assunzione di personale qualificato
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 19 giugno 2014
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la voluminosa circolare n. 16 dell'11 giugno, l'agenzia delle Entrate
riepiloga
i tratti distintivi che connotano le agevolazioni studiate per
sostenere la
creazione di start-up innovative e incubatori certificati. Si considera
start-up anche la società non residente, se situata in uno Stato membro
Ue o in
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè
possieda una
stabile organizzazione in Italia attraverso la quale svolga attività
d'impresa.
Interessante la misura per fidelizzare il personale attraverso la non
rilevanza
degli strumenti finanziari emessi per amministratori e dipendenti.
Il quadro normativo
- Decreto-legge 18ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- decreto 30 gennaio 2014, emanato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico, che fornisce le modalità attuative per fruire delle agevolazioni riguardanti la creazione di start-up innovative;
- circolare agenzia delle Entrate n.16 dell'11 giugno 2014 che apporta importanti chiarimenti in materia.
Come diventare start-up innovativa: forma e requisiti
Una start-up innovativa può assumere la seguente forma:
società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia.
Ammesse anche le società non residenti, a parità di requisiti di quelle italiane e residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè in possesso di una stabile organizzazione attraverso cui esercitare in Italia attività di impresa.
Si specifica che la società estera deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”; tale requisito deve essere posseduto anche dalla stabile organizzazione in Italia.
Maggiori sconti per gli investitori sono previsti se la start-up è “a vocazione sociale” ossia operi in via esclusiva nei settori di “utilità sociale”, quali, ad esempio, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e socio sanitaria, l’educazione, l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, nonché la formazione universitaria e postuniversitaria la ricerca ed erogazione di servizi culturali; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; i servizi strumentali alle imprese sociali.
Requisiti obbligatori
Per essere considerate start-up innovative devono sussistere i seguenti requisiti:
- costituzione e svolgimento dell'attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- totale del valore della produzione annua (voce A del conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro (a partire dal secondo anno di attività);
- non distribuzione di utili dall’anno della costituzione e per tutta la durata del regime agevolativo;
- fissazione della sede principale degli affari e interessi in Italia;
- costituzione avvenuta non a seguito di scissione, fusione, cessione di azienda o di ramo di azienda.
In merito a tale ultimo punto, la circolare agenziale chiarisce che, al contrario, la trasformazione non rappresenta un ostacolo per la concessione delle agevolazioni stabilite per le start-up.
Inoltre, operazioni di aggregazione aziendale poste in essere da parte delle start-up innovative subito dopo la loro costituzione possono essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
A seguito dell'eliminazione della norma che imponeva – al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi – che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci fosse detenuta da persone fisiche, è quindi possibile che siano riconosciute come start-up innovative, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, le società controllate anche interamente da soci diversi dalle persone fisiche.
Requisiti alternativi
Oltre ai suesposti requisiti, è necessario che siano presenti uno dei seguenti ulteriori requisiti definiti “alternativi”:
1) sostenere spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (escluse spese per acquisto e locazione di beni immobili; comprese spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso);
2) impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata. In alternativa, è possibile impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
3) essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Società già esistenti
Sono ammesse a rientrare nel novero delle start-up innovative anche società già costituite alla data di entrata in vigore delle norme sulle start-up, se in possesso dei requisiti previsti, a patto che depositino presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti suddetti.
In questo caso, si specifica che la durata di applicazione del regime agevolativo dipende dal periodo in cui l’impresa è stata costituita.
Gli incubatori certificati
La legge istitutiva delle start-up innovative prevede come figura quella dell’“incubatore certificato di start-up innovative”, ossia la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas Europaea, residente in Italia, che ricopre la funzione:
di accompagnare
il processo di avvio
e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea
imprenditoriale
fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up
innovativa,
formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di
una
società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti
di
lavoro e sede.
Tra le caratteristiche per rientrare tra gli incubatori certificati vi è il possesso di strutture, anche immobiliari, per accogliere start-up innovative e avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.
L’incubatore certificato ha l'obbligo di iscriversi, oltre che nella sezione ordinaria, nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, presentando un apposito modulo di domanda in formato elettronico, reperibile sul sito Internet del MiSE nella sezione “Start-up innovative”.
Esoneri ed esclusioni
1. Dal momento in cui vige l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, start-up innovative e incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.
Per aver diritto all'esenzione occorre mantenere i requisiti di legge per essere considerate start-up ed incubatore; in ogni caso, la durata del privilegio è di quattro anni dall'iscrizione.
2. La disciplina in materia prevede che le start-up innovative non siano soggette alle norme sulle società di comodo e a quelle delle società in perdita sistematica: ciò implica che per il periodo in cui si possiede la qualifica di start-up innovativa non si è soggetti al test di operatività.
Assegnazione di strumenti finanziari: irrilevante per il reddito
Rientrare nell'ambito della disciplina delle start-up innovative comporta una serie di agevolazioni. Tra queste vi è la non rilevanza ai fini fiscali e contributivi del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari effettuata in favore degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della start-up e dell'incubatore, ovvero derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte dei predetti soggetti.
Beneficiari dell’agevolazione sono amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, con esclusione dei collaboratori meramente occasionali.
A differenza del similare regime previsto dall'articolo 51, comma 2, lett. g) del Tuir, tale sistema premiale:
- è applicabile a prescindere dal fatto che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità dei dipendenti ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi;
- non prevede alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari (nel caso del Tuir, il limite è di euro 2.065,83 per dipendente).
La circolare 16/2014 chiarisce che rientrano nel beneficio tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative.
Un particolare vincolo vige per i soggetti emittenti: l'attribuzione di strumenti partecipativi deve provenire dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, oppure da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
Riveste importanza la successiva cessione di detti strumenti finanziari, dovendo distinguere tra:
– la cessione alla start-up innovativa, all’incubatore certificato, alla società emittente o a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start up o dall’incubatore certificato -> che comporta la decadenza dall’incentivo;
– la cessione ad altri soggetti → che acquista rilevanza come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.
Nel caso della decadenza, verrà a rilevanza il reddito di lavoro che non ha in precedenza concorso alla formazione del reddito imponibile, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
Un altro momento agevolativo è previsto per l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, compresi quelli professionali, resi verso gli stessi.
L'agevolazione consiste nell'eliminazione di qualsiasi imposizione relativa a tali apporti per i soggetti che li effettuano, sia al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio sia al momento della emissione delle azioni, quote e strumenti finanziari.
Sconti per assunzione di personale
E' previsto il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
La misura del credito d'imposta, pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per l’assunzione del suddetto personale, non può superare i 200.000 euro annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese.
Viene estesa l’agevolazione anche alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato effettuate mediante contratti di apprendistato.
Incentivi Irpef ed Ires per chi investe nel capitale sociale della start-up
Al fine di sostenere e promuovere l'istituzione di tale tipologia di società, il legislatore ha messo a punto misure incentivanti in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di start-up innovative.
Si tratta di una forma di detrazione per gli investitori soggetti Irpef e di una deduzione per gli investitori soggetti Ires. Non sono previsti sconti per quanto riguarda l'Irap.
L’investimento in parola può avvenire in modo diretto dall’investitore oppure essere effettuato tramite intermediari “qualificati”, quali organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
Si definiscono Oicr qualificati i “fondi comuni di investimento” e le “società di investimento a capitale variabile” (SICAV) che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo di imposta.
Dal punto di vista temporale, si deve osservare che la Commissione europea ha autorizzato gli incentivi fiscali in parola per gli investimenti effettuati nel periodo di imposta 2013, 2014 e 2015.
Relativamente al periodo di imposta 2016, aggiunto dal legislatore dalla legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013 , è necessario attendere una specifica autorizzazione.
Deve trattarsi, per ottenere l'agevolazione, di conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita; inoltre i conferimenti devono essere iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della società.
Esclusi dal beneficio rimangono i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.
In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.
Un limite introdotto riguarda l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta che non deve superare i 2.500.000 euro per start-up.
In merito, si chiarisce che la ricezione di conferimenti in misura superiore comporta l'impossibilità per tutti i soci conferenti di applicare la detrazione o la deduzione, anche in parte proporzionale.
Come momento indicativo per poter operare l'agevolazione deve aversi riguardo – sia per l'investimento diretto che indiretto – alla data di deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della start-up o della delibera di aumento del capitale sociale.
Con riferimento ad investimenti in start-up innovative non residenti, si precisa che il conferimento si considera effettuato nel periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’incremento del fondo di dotazione risultante dalla dichiarazione dei redditi della stabile organizzazione e se sia stato rilevato un aumento di capitale sociale da parte della start-up innovativa non residente.
L'agevolazione del conferimento avvenuto tramite società intermediarie richiede che anche il soggetto intermediario abbia, preventivamente, effettuato un incremento della voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, depositando la delibera di aumento del capitale.
Il primo periodo agevolato è per i soggetti IRPEF il 2013 e, per i soggetti IRES, il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
I soggetti investitori potranno fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014 ovvero il Modello Unico 2014.
La detrazione per i soggetti Irpef......
- detrazione Irpef pari al 19% dell'importo investito nel capitale sociale |
- investimento massimo detraibile non superiore a euro 500.000 per ogni periodo d'imposta |
- investimento mantenuto per almeno due anni |
- detrazione Irpef al 25% per investimento in una start-up a vocazione sociale o in start-up in ambito energetico |
- destinatari: persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, residenti in Italia, che producono redditi in forma associata; società semplici, società equiparate a quelle di persone nonché alle imprese familiari |
- in caso di incapienza è possibile riportare la detrazione nei 3 periodi di imposta successivi. |
- deduzione pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati |
- importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo di imposta |
- investimento mantenuto per almeno due anni |
- deduzione al 25% per investimento in una start-up a vocazione sociale o in start-up in ambito energetico |
- in caso di incapienza è possibile riportare la detrazione nei 3 periodi di imposta successivi. |
Modalità per fruire delle agevolazioni
Gli investitori o i soggetti intermediari devono ricevere dalla start-up, e conservare, certificazione che attesti il rispetto del limite di 2,5 milioni di euro.
La start-up è tenuta anche a certificare l’entità dell’investimento agevolabile, effettuato nel periodo di imposta, cui deve essere commisurato il beneficio spettante.
Se si tratta di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative in ambito energetico, l’investitore o l'intermediario devono ricevere, in aggiunta, una certificazione della start-up attestante l’oggetto dell’attività.
In caso di investimento indiretto, gli Oicr e le altre società di capitali sono tenute a certificare la qualità di soggetto intermediario e l’entità dell’investimento agevolabile.
Tale documentazione va inoltrata entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui l’investimento si intende effettuato.
Cause di decadenza dalle agevolazioni
Cause che determinano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni sono le seguenti.
1. la cessione a titolo oneroso, anche parziale, prima del decorso di due anni, dell'investimento
Ciò implica che:
- > in caso di investimento diretto, il beneficiario deve possedere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell’investimento nella start-up innovativa;
-> in caso di investimento indiretto, il beneficiario deve possedere per due anni le quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.
Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie
2. Gli atti volontari di riduzione del capitale sociale o di restituzione delle riserve costituite con sovraprezzi azioni, se intervengono prima del decorso del biennio.
3. Il recesso o l’esclusione dalla start-up dei soggetti Irpef ed Ires che hanno effettuato investimenti diretti nelle start-up innovative, se avviene durante il biennio di sorveglianza.
4. La perdita di uno dei requisiti previsti per essere considerate start-up innovative.
Su questo punto, si precisa che non provoca la decadenza dalle agevolazioni la perdita dei requisiti a seguito del decorso del termine di 4 anni dalla di costituzione o del diverso termine per le società gi5à costituite.
A seguito dell'intervenuta decadenza, che produce gli effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause descritte, sorge l’obbligo di restituire il risparmio di imposta fruito:
A. se soggetto Irpef-> si deve calcolare l’imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza aumentandola dell’importo concretamente detratto nei periodi di imposta precedenti, aggiungendo gli interessi legali;
B. se soggetto Ires -> si deve effettuare una rettifica in aumento della base imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Sulla differenza di imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto della deduzione sono dovuti gli interessi legali.
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