Incendi: modifiche al Codice penale in vigore

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Incendi: modifiche al Codice penale in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto-legge n. 120 dell’8 settembre 2021 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”.

Il provvedimento - entrato in vigore venerdì, 10 settembre – inasprisce le sanzioni sia amministrative che penali da applicare nelle ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio.

Incendi boschivi: aggravante per chi agisce con abuso di poteri o violazione di doveri

Tra le modifiche al Codice penale introdotte dal decreto, così, è prevista una specifica aggravante: nei casi in cui il delitto di incendio doloso sia commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni.

Le pene sono invece diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, le pene previste sono diminuite, da un terzo alla metà, per chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il piromane dipendente pubblico rischia il posto di lavoro

Nel caso in cui l’incendio sia appiccato da un dipendente pubblico, la condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione, da cinque a dieci anni, dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della lotta contro gli incendi.

Confisca dei beni prodotto o profitto del reato

In presenza di condanna o di patteggiamento, infine, viene sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nei casi in cui la confisca non sia possibile, si prevede invece che il giudice individui e ordini la confisca su beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

I beni confiscati e i loro proventi entrano nella disponibilità della pubblica amministrazione competente che li utilizzerà per il ripristino dello stato dei luoghi.

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