Incasso giuridico, rinuncia del socio al finanziamento senza tassazione

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Incasso giuridico, rinuncia del socio al finanziamento senza tassazione

La rinuncia del socio al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare.

Ciò, alla luce di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, del TUIR, in ragione delle modifiche introdotte, in tema di imposte sui redditi di capitale, dall'art. 13 del D. Lgs. n. 147/2015, con cui si è rimediato all'asimmetria fiscale o salto d'imposta di cui al precedente regime.

E' quanto chiarito dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023, pronunciata in accoglimento delle ragioni di una Srl in liquidazione, oppostasi ad un diniego di rimborso.

Quest'ultima aveva impugnato la decisione con cui la CTR, aderendo alla posizione dell'Agenzia delle entrate, aveva ritenuto che alla rinuncia del socio, operata riguardo ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, andasse applicata la tesi dell'incasso giuridico.

Tesi, quest'ultima, volta a dare rilievo fiscale alla rinuncia medesima che viene equiparata, sul piano della tassazione, a un incasso, pur materialmente inesistente, con conseguente imponibilità dello stesso.

Teoria incasso giuridico nel regime previgente

Per la difesa della società ricorrente, tuttavia, il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci, a seguito della riforma attuata nel 2015, non era più compatibile con la fictio iuris dell'incasso giuridico.

Tale concetto era inapplicabile alla vicenda in esame, non sussistendo più il rischio del cosiddetto salto di imposta che esso era destinato a scongiurare.

Gli Ermellini hanno giudicato fondata questa doglianza.

La fictio iuris dell'incasso giuridico - ha spiegato la Corte - trovava la sua ragion d'essere nel regime previgente: con essa si era inteso porre rimedio ad un salto di imposta, derivante da un'asimmetria di imposizione, sul versante della società e del socio.

Secondo tale ricostruzione, la rinuncia al credito tassato per cassa determina effetti reddituali, subendo, come tale, il prelievo fiscale al pari del credito effettivamente incassato e riversato a titolo di apporto di capitale.

Con la rinuncia viene meno l'incasso materiale ma non la disponibilità giuridica del credito utilizzato per patrimonializzare la società.

Rinuncia a credito da parte del socio, il nuovo assetto normativo

Tuttavia, l'assetto normativo è mutato in virtù delle modifiche apportate nel 2015, che hanno posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione.

Per mezzo della rinuncia - si legge nel testo della decisione - il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.

Così, diversamente da quanto prospettato nel precedente regime sia dal Fisco che dalla stessa Cassazione a sostegno della teoria dell'incasso giuridico, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione.

Per contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

In definitiva, le asimmetrie cui la regola dell'incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state risolte dal legislatore, mutando la disciplina dell'art. 88 del TUIR sul versante della società partecipata e degli artt. 94 e 101 sul versante del socio creditore.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto o previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 Legge n. 147/2015 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi, maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del DPR n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime".

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