Incarico giudiziario, il Consiglio di stato non può entrare nel merito

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Incarico giudiziario, il Consiglio di stato non può entrare nel merito

Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione - sentenza n. 19787 depositata il 5 ottobre 2015 – in presenza di concorso bandito dal Csm per l’attribuzione di un incarico giudiziario, travalica i limiti esterni della giurisdizione il Consiglio di stato che, adito in grado di appello avverso una pronuncia di primo grado avente ad oggetto la legittimità o no, della delibera del Csm e quindi nell’esercizio dell’ordinaria cognizione di legittimità, operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa e ne apprezzi la ragionevolezza, così sovrapponendosi all’esercizio della discrezionalità del Csm.

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato come, in presenza di duplice impugnativa dello stesso atto amministrativo sia con ricorso per ottemperanza sia con ordinario ricorso in sede di legittimità, non sussiste, per contro, eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il Consiglio di Stato, dopo essersi pronunciato, rigettandolo, sul ricorso per ottemperanza, si pronunci nuovamente in sede di appello avverso la sentenza di primo grado del Tar che abbia deciso il ricorso ordinario.

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 52 - Nomina della toga: discrezionale la scelta del Csm - Maciocchi

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