Dall'Inail i nuovi minimali e massimali anche per i lavoratori sportivi

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Dall'Inail i nuovi minimali e massimali anche per i lavoratori sportivi

Facendo seguito al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70, l’Inail aggiorna, con circolare n. 47 dell’8 novembre 2023, i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella precedente circolare del 29 maggio 2023, n. 21 (oggetto dell'articolo "Premi Inail, minimali di retribuzione imponibile 2023").

Da segnalare, a seguito della riforma del lavoro sportivo, la determinazione dei minimali e massimali per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo.

Vediamo nel dettaglio i nuovi importi divisi per tipologia di lavoratori.

Retribuzioni convenzionali da luglio 2023

Lavoratori dell’area dirigenziale

Retribuzione convenzionale

Giornaliera

euro 118,99

Mensile

euro 2.974,73

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Rientrano in tale categoria:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari

Retribuzione convenzionale

Giornaliera

euro 64,07

Mensile

euro 1.601,78

Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.

Retribuzione convenzionale

Giornaliera

euro 64,33

Mensile

euro 1.608,26

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili

Euro 1.433,04

Retribuzione di ragguaglio

Retribuzione convenzionale

Giornaliera

euro 64,07

Mensile

euro 1.601,78

Lavoratori parasubordinati

Minimo mensile

Euro 1.601,78

Massimo mensile

Euro 2.974,73

Lavoratori sportivi

Come sopra accennato, dopo la riforma del lavoro sportivo in vigore dal 1° luglio 2023 ex decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, per la determinazione del premio dovuto per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

Ne deriva che a tali soggetti si applicano i seguenti importi:

Minimo e massimo

Mensile

Euro 1.601,78
Euro 2.974,73

Annuale

Euro 19.221,30
Euro 35.696,70

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali

Dal 1° luglio 2023, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, la misura del premio annuale per la copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro è pari ad euro 3,07; peraltro, poiché il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023 è di euro 2,92.

Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, il premio annuale a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre 2023, per l’importo di euro 2,92 e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Per l’anno scolastico e anno accademico 2023-2024, l’art. 18 del Decreto lavoro dispone che l'obbligo di assicurazione Inail si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento; con particolare riferimento, quindi, agli alunni delle scuole o istituti di istruzione non statali, compresi quelli della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e accademico 2023-2024 sono tutelati anche gli infortuni occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Pertanto, il premio speciale unitario annuale è fissato per l’anno scolastico e accademico 2023-2024 nella misura di euro 9,87 per ciascun alunno, cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil dell’1% prevista dall’articolo 181 del testo unico.

Gli importi da applicare per la regolazione del premio 2022/2023 e per l’anticipo del premio 2023/2024 sono quindi i seguenti:

Regolazione anno scolastico 2022-2023

Euro 2,92

Anticipo anno scolastico 2023-2024

Euro 9,87

Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari

L’importo del premio speciale annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è pari a euro 66,60 e la relativa retribuzione minima giornaliera ad euro 64,07.

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