INAIL Certificati infortunio via PEC
Pubblicato il 05 maggio 2016
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Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in quanto la certificazione medica è direttamente acquisita dall’Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, e resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.
Analogamente, dalla stessa data, qualunque medico presti assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Inizialmente, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, l’INAIL aveva stabilito che solo fino al 30 aprile 2016 era valevole il c.d. regime transitorio per l’inoltro anche via PEC e non solo attraverso i servizi telematici dell’Istituto della suddetta certificazione medica.
Tuttavia, sul portale dell’Istituto è data notizia del differimento di tale data fino a nuova comunicazione.
Quindi, i medici e le strutture non ancora profilate nel sistema INAIL possono continuare ad inviare i certificati di infortunio sul lavoro e malattia professionale, via PEC alla sede dell’Istituto competente alla trattazione del caso.
Inoltre è stato chiarito che, in caso di malfunzionamento del sistema, l’invio per PEC può essere effettuato anche dai medici e dalle strutture già profilate.
- eDotto.com – Edicola del 23 marzo 2016 - Istruzioni su certificato d’infortunio – Schiavone
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