INAIL: aggiornati tassi d’interesse e sanzioni per premi e accessori

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INAIL: aggiornati tassi d’interesse e sanzioni per premi e accessori

L’INAIL, con la circolare del 17 dicembre 2024, n. 45, rende noto che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) al 3,15%.

In base a tale decisione, dal 18 dicembre 2024 il tasso di interesse applicabile alla rateazione dei debiti e alla determinazione delle sanzioni civili è pari al:

  • 9,15%, per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 8,65%, per la misura delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori, previsto all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, prevede l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Per le istanze presentate dal 18 dicembre 2024, il tasso applicabile ai piani di ammortamento è del 9,15%.

Restano invariati i pagamenti per le rateazioni già in corso, per le quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Sanzioni civili

L’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il datore di lavoro, in caso di mancato versamento dei contributi o premi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, sia tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti percentuali, corrispondente all’8,65% dal 18 dicembre 2024;
  • al pagamento di una sanzione civile pari al solo tasso di interesse ORP (3.15%) qualora i contributi siano versati spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Invece, in caso di evasione rilevata da denunce o registrazioni omesse o non veritiere (articolo 116, comma 8, lettera b), il datore di lavoro che segnala spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi e paga i contributi in unica soluzione entro 30 giorni è soggetto a una sanzione pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti (8,65%), mentre per i pagamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione sale al tasso ORP maggiorato di 7,5 punti (10,65%).

ATTENZIONE: La sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro i termini previsti dalla legge.

Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, è prevista una riduzione del tasso annuo, purché i contributi e le spese siano integralmente pagati.

Con la delibera del 17 gennaio 2002, n. 1, le sanzioni ridotte sono così calcolate:

  • pari al tasso ORP (3,15%) per mancato o ritardato pagamento;
  • pari al tasso ORP maggiorato di 2 punti percentuali (5,15%) in caso di evasione.

NOTA BENE: Nel caso in cui il tasso ufficiale di riferimento (ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998) sia inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile sarà pari agli interessi legali per omissioni e agli interessi legali maggiorati di 2 punti per le evasioni.

Poichè il tasso di ORP (3,15%) è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (2,50%), dal 18 dicembre 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile, si applicano i seguenti tassi:

  • 3,15% in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • 5,15%  in caso di evasione.

 

 

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