Inail, aggiornate le prestazioni per industria e navigazione

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Inail, aggiornate le prestazioni per industria e navigazione

Rivalutate dal 1° luglio 2024 le prestazioni economiche Inail nei settori industria e navigazione.

Dopo aver infatti aggiornato gli importi per il settore agricoltura, è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto n. 114 del 5 luglio 2024 che rivaluta le prestazioni economiche per tali settori secondo quanto contenuto nella Delibera Inail n. 20 del 29 maggio 2024.

Retribuzione media giornaliera, minimale e massimale della retribuzione annua

La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 96,47 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura di € 20.258,70 e di € 37.623,30.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua è pari, rispettivamente, ad € 54.177,55 per i comandanti e i capi macchinisti, ad € 45.900,43 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e ad € 41.761,86 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

  • anno 2022 e precedenti: 1,054
  • anno 2023 e I semestre 2024: 1,000

Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa

Ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.

Assegno una tantum

Ammonta invece ad € 12.240,02 l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), previsto ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sempre con decorrenza 1° luglio 2024.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Ecco quindi gli importi risultanti dall’applicazione a detti assegni del coefficiente di rivalutazione 1,054:

Percentuale di inabilità

Importi dal 1° luglio 2024

dal 50 al 59%

€ 374,32

dal 60 al 79%

€ 525,18

dall’80 all’89%

€ 975,08

dal 90 al 100%

€ 1.502,25

100% + a.p.c.

€ 2.170,21

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