Agricoltura: INAIL, prestazioni rivalutate dal 1° Luglio 2024

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Agricoltura: INAIL, prestazioni rivalutate dal 1° Luglio 2024

ll Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto, n. 111 del 5 luglio 2024, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale e registrato dalla Corte dei Conti il 7 agosto 2024 con il numero 2220, introduce significative modifiche alle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo.

Il predetto decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2024, è stato adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 20, del 29 maggio 2024.

Retribuzione annua convenzionale

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto in esame, il Ministro del Lavoro stabilisce quanto segue:

  • la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54;
  • la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti, costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti, è fissata in € 20.258,70, corrispondente al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Assegni continuativi mensili e Assegno per assistenza personale continuativa

A partire dal 1° luglio 2024, gli assegni continuativi mensili previsti dall'articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, saranno riliquidati in base alla stessa percentuale delle rendite, con un coefficiente di rivalutazione pari a 1,054.

Gli importi aggiornati degli assegni continuativi mensili sono i seguenti:

Grado di Inabilità

Importo dal 1° luglio 2024

Dal 50 al 59%

€ 468,85

Dal 60 al 79%

€ 654,26

Dall’80 all’89%

€ 1.123,25

Dal 90 al 100%

€ 1.591,84

100% + a.p.c.

€ 2.259,30

Anche l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa è rivalutato secondo il suddetto coefficiente (1,054) e, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato a € 667,12.

Assegno una tantum

L'assegno una tantum per le spese funerarie (c.d. assegno funerario), è fissato nella misura di € 12.240,02, come previsto dall'articolo 3 del decreto in trattazione.

 

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