Inadempimento appalti nell'esecuzione anticipata. Controversie al Giudice ordinario

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Inadempimento appalti nell'esecuzione anticipata. Controversie al Giudice ordinario

In tema di appalti, le controversie aventi ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione definitiva da parte della p.a. per l'inadempimento dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali assunte mediante l’esecuzione anticipata, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, poiché attiene, sostanzialmente, alla fase della esecuzione del contratto.

Sono infatti devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dell’appalto, mentre spettano al giudice ordinario quelle che traggono origine dall’esecuzione del contratto, in quanto concernenti diritti ed obblighi delle parti nello svolgimento del rapporto negoziale.

Accordo negoziale, posizioni di diritto soggettivo. Giurisdizione al G.o.

Pertanto, ove l'impresa appaltatrice – come nel caso in esame - dia anticipatamente avvio alla prestazione nelle more della stipula del contratto, allorché si discuta dell'inadempimento di quest'ultima nell'esecuzione anticipata e della risoluzione del rapporto o di questioni risarcitorie connesse a inadempienze riguardanti l’esecuzione dei lavori, siffatta controversia - essendo estranea alla tematica dell'aggiudicazione - appartiene alla cognizione del Giudice ordinario. Invero, l’accettazione dell’esecuzione anticipata da parte dell’aggiudicataria implica la conclusione di un vero e proprio accordo di matrice negoziale, il cui inadempimento attrae la controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario, in ragione del fatto che le reciproche posizioni delle parti assumono la consistenza del diritto soggettivo.

Lo ha chiarito il Tar per la Calabria, con sentenza n. 425 depositata il 4 maggio 2017.

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