In vigore il correttivo al Codice della Crisi d'Impresa
Pubblicato il 30 settembre 2024
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 del decreto legislativo n. 136/2024, sono in vigore le Disposizioni correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.
Infatti le novità hanno effetto dal 28 settembre 2024.
Con i suoi 57 articoli il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 - Correttivo ter - è finalizzato a risolvere le problematiche interpretative e applicative riscontrate durante la prima implementazione del Codice della Crisi d'Impresa, con l'obiettivo di identificare e gestire lo "stato di crisi" prima che questo diventi irreversibile.
Tra le modifiche del decreto Correttivo ter al Codice della crisi troviamo:
- la composizione negoziata delle crisi;
- l’emersione anticipata della crisi;
- l’accesso alla liquidazione controllata;
- il contenuto minimo del piano attestato di risanamento;
- il c.d. cram-down fiscale;
- il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO);
- le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e il concordato minore;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione giudiziale;
- il concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale;
- la liquidazione controllata;
- l’esdebitazione;
- i gruppi di imprese;
- il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore.
Analizziamo alcuni punti.
Revisore legale: segnalazione anticipata emersione della crisi
Dopo il Correttivo ter, oltre che all’organo di controllo societario, anche sul soggetto incaricato della revisione legale ricade il compito di segnalazione all’organo amministrativo per la anticipata emersione della crisi.
Viene, dunque, modificato l'articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevedendo che l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza per l’accesso alla composizione negoziata.
La segnalazione è considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro)
La revisione dell'articolo 64 del Codice della Crisi d’impresa riguarda il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro).
Questo piano è progettato per aiutare nella ristrutturazione di imprese che possono ancora essere salvate, consentendo loro di proseguire l'attività, direttamente o indirettamente, tramite un processo meno rigido e con controlli ridotti, senza dover rispettare l'ordine tradizionale di priorità dei creditori.
Le modifiche introdotte dispongono:
1. prima di inoltrare la richiesta di omologazione del piano, il debitore ha la possibilità di proporre il pagamento frazionato o a rate di tasse e contributi amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti di previdenza e assicurazioni obbligatorie, compresi gli accessori. Tale proposta deve essere accompagnata da un report di un professionista indipendente che conferma la correttezza dei dati aziendali e che i crediti non riceveranno un trattamento inferiore rispetto a quello che otterrebbero in un contesto di liquidazione giudiziale. Questa proposta va depositata presso gli uffici designati, con i creditori che hanno fino a novanta giorni per aderire, prorogabili di altri sessanta giorni se la proposta subisce modifiche sostanziali;
2. il piano può includere la cessione dell'azienda o di parti di essa anche prima dell'omologazione. In questo caso, il Tribunale, dopo aver controllato che tali azioni siano funzionali alla continuità operativa dell'azienda e all'ottimale soddisfazione dei creditori, può permettere tale trasferimento, escludendo gli effetti ordinari previsti dall'articolo 2560 del codice civile. Il Tribunale assicura anche che il processo di selezione dell'acquirente sia competitivo, mantenendo l'applicabilità dell'articolo 2112 del codice civile.
Queste modifiche sono volte a rendere più agevole la ristrutturazione di imprese in difficoltà, aumentando le possibilità di recupero e continuazione delle attività.
Incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi
Il decreto legislativo n. 136/2024 effettua anche un intervento sull’articolo 356 del decreto legislativo n. 14/2019, dedicato agli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi d’impresa.
La norma dispone l’istituzione presso il ministero della Giustizia dell’albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti.
Le variazioni da segnalare riguardano:
- il controllo, da parte del ministero della Giustizia, sulle attività degli iscritti, garantendo il rispetto delle prerogative degli ordini professionali degli iscritti. Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare determinati requisiti, completare i requisiti formativi e presentare una dichiarazione di autocertificazione secondo l'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, dimostrando di avere l'esperienza appropriata negli ultimi cinque anni;
- l’aggiornamento biennale per poter avere il rinnovo dell'iscrizione, con la partecipazione a seminari o convegni organizzati da enti professionali o università. Per i professionisti appartenenti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e dei consulenti del lavoro, l'aggiornamento deve durare almeno diciotto ore. Gli ordini possono definire equivalenze tra l'aggiornamento biennale e altri corsi di formazione continua.
I requisiti essenziali per ricoprire le suddette funzioni devono essere posseduti dal responsabile della procedura, dal rappresentante legale della società di professionisti, o da tutti i soci di uno studio associato.
Misure premiali
L'articolo 25-bis del Ccii, denominato "Misure premiali", incorpora incentivi fiscali legati all'implementazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, al fine di includere nel Codice le normative vigenti adottate dopo il 15 luglio 2022.
Queste disposizioni sono volte a promuovere l'uso della composizione negoziata.
L'Agenzia delle Entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
Viene aggiunto un periodo che prevede l’estensione del piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata e sottoscritta dall'esperto.
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