In caso di perdita incolpevole dei documenti prova anche testimoniale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 gennaio 2010
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La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 587 del 15 gennaio 2010, è intervenuta in una vicenda in cui un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor, scaturito a seguito dell'effettuazione di verifiche sui suoi conti correnti bancari.
Secondo i giudici di legittimità, l'accertamento di specie spostava l'onere della prova a carico del contribuente che avrebbe dovuto dimostrare la non riferibilità degli elementi desumibili alla movimentazione bancaria ad operazioni imponibili; e ciò anche nel caso, come quello in esame, in cui tutta la documentazione contabile era stata distrutta per cause accidentali – nella specie un incendio. In circostanze come questa, infatti, in cui si ha perdita incolpevole del documento occorrente per l'attestazione di una circostanza a sé favorevole, la Corte ricorda che il contribuente può ricorrere anche alla prova per testi e ciò in deroga al principio secondo cui nel processo tributario non è ammesso tale tipo di prova.
Secondo i giudici di legittimità, l'accertamento di specie spostava l'onere della prova a carico del contribuente che avrebbe dovuto dimostrare la non riferibilità degli elementi desumibili alla movimentazione bancaria ad operazioni imponibili; e ciò anche nel caso, come quello in esame, in cui tutta la documentazione contabile era stata distrutta per cause accidentali – nella specie un incendio. In circostanze come questa, infatti, in cui si ha perdita incolpevole del documento occorrente per l'attestazione di una circostanza a sé favorevole, la Corte ricorda che il contribuente può ricorrere anche alla prova per testi e ciò in deroga al principio secondo cui nel processo tributario non è ammesso tale tipo di prova.
- ItaliaOggi, p. 24 – Incendio della contabilità Sì alla prova testimoniale
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