IMU all’atto finale. Il saldo

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Ultima data, il 17 dicembre 2012 (un lunedì), per il pagamento dell’imposta municipale propria sui beni immobili di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), tornata a pesare sui contribuenti col Governo tecnico sotto la presidenza di Mario Monti.

Lo Stato ne chiede il saldo, che conclude la rateizzazione consentita in due o tre rate, laddove si sia scelto di corrispondere in doppia tranche l’acconto (giugno 2012-settembre 2012).


Il soggetto passivo d’imposta perché proprietario o titolare
di altro diritto reale di godimento su beni immobili, torna a doversi misurare con rendite, moltiplicatori, aliquote e con la tipologia degli immobili stessi (abitazione principale, eventuali pertinenze, fabbricati rurali, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati). Se, poi, con l’acconto il versamento riguardava le aliquote nazionali, in quest’ultima occasione egli dovrà andare alla cassa con le percentuali di prelievo decise da ciascun ente comunale.

MODALITA’.


La via per il saldo è, alternativamente:

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MODELLO F24 = con modalità telematiche - tramite home banking, remote banking o con il servizio «F24 Web» sul sito dell' Agenzia delle Entrate, previa registrazione - per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Agenzie Postali (possibilità concessa dal 1° dicembre 2012), Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita Iva. Nella relativa sezione ove sono esposti gli appositi codici tributo, vanno indicati i dati anagrafici come pure il codice catastale del Comune, già impiegato per l’acconto d’imposta;

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BOLLETTINO POSTALE = valido per tutti i municipi, il numero di conto corrente è 1008857615. Poste Italiane li distribuirà presso gli uffici postali come già accaduto per la "vecchia" Ici. E’ chiaramente possibile pagare il bollettino online, sul servizio gestito da Poste italiane. Terminata l’operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

ATTENZIONE: ove si scegliesse di versare con bollettino postale,  allorquando si fosse tenuti a pagare per immobili siti in due o più Comuni,  bisognerà compilare bollettini diversi, ognuno dei quali riporta il codice catastale di un Comune. Ciò comporta il costo aggiuntivo del o dei bollettini in più pagati allo sportello (1,30 euro o 0,70 euro per chi ha più di 70 anni o è titolare della carta acquisti).


Una criticità nella scelta del pagamento con bollettino postale sembra, poi, risiedere nella circostanza che i bollettini postali dedicati al saldo Imu sono stati approvati recentemente (con provvedimento del 23 novembre scorso), non essendo pertanto facilmente reperibili.


Ad ogni buon conto, ad aliquote invariate rispetto all’acconto effettuato tramite modello di versamento F24 (appositamente modificato con provvedimento del 12 aprile 2012), é logico aspettarsi che il contribuente non cambi modalità, poiché gli sarà sufficiente copiare i dati già indicati a giugno (anche settembre, per la tripla rateizzazione) in quel modello.

ATTENZIONE: l’ulteriore, doppio, vantaggio del versamento con modello F24 consiste nella possibilità di compensare eventuali crediti vantati nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Regioni, Comuni, Inps) e di poter pagare l’Imu per immobili situati in diversi comuni.


PROCEDURA.


Il contribuente dovrà effettuare il calcolo del totale dovuto per l’intero anno 2012, con aliquote e detrazioni definitive, per poi sottrarre dall’importo che ne risulta l’acconto versato a giugno (anche a settembre, se si è scelto di corrispondere l’imposta in tre rate per l’abitazione principale). Così determinata la cifra per il saldo, l’importo va diviso tra quota destinata allo Stato e quota destinata al Comune, utilizzando due diversi righi del modello F24 e due distinti codici tributo.

Le aliquote Imu di tutti i comuni d’Italia sono riportate nella sezione dedicata all’Imu sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Per l’abitazione principale e le sue pertinenze (una per categoria catastale – C/2, C/6 e C/7), l’aliquota base è dello 0,4%, ma i Comuni possono variarla – in diminuzione o in aumento - dello 0,2% (può, perciò, andare dallo 0,2% allo 0,6%).

 

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota “di legge” è dello 0,76%, che i Comuni possono variare dello 0,3% (range dallo 0,46% all’1,06%).

Per l’abitazione principale è, poi, prevista una detrazione base di 200 euro, che i Comuni possono elevare, fino ad azzerare l’imposta (in tal caso, però, non è possibile ritoccare verso l’alto l’aliquota dello 0,76%).

 

L’aliquota di base può essere variata dai Comuni anche nei casi di:

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immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES, immobili locati, per cui l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,4%;

®   
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, per cui l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06% e diminuita fino allo 0,38%.


Per abitazione principale e relative pertinenze, il calcolo è meno complicato, poiché il saldo Imu va versato al Comune, essendo già stata corrisposta la quota statale.

Per gli altri fabbricati e i terreni, la quota destinata all’Erario è fissa ed è pari allo 0,38% dell’imponibile Imu. Perciò, al saldo quella quota corrisponderà allo 0,19% della base imponibile, come è stato per l’acconto di giugno.

Si sa e si scritto qua, invece, che la quota destinata ai Municipi varia sulla base delle decisioni adottate dalle singole amministrazioni locali. Il suo calcolo va effettuato per differenza, sottraendo la quota statale dal totale dovuto per il saldo.

ATTENZIONE: se, in buona fede, si è errato il calcolo in occasione del versamento dell’acconto Imu, riparare l’errore entro il saldo di dicembre non comporterà sanzioni (circolare ministeriale 3/DF del 18 maggio 2012).



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