IMU 2021, rimborso rate pagate su immobili con sfratti sospesi, Regole MEF
Pubblicato il 11 ottobre 2021
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E’ stato firmato dal Ministro dell’Economia il decreto datato 30 settembre 2021, recante le regole per richiedere il rimborso dell’Imu versata a giugno 2021 e non dovuta grazie all’esenzione totale prevista dal decreto “Sostegni-bis” per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione con convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione, però, è stata sospesa a causa delle misure eccezionali adottate per l’emergenza Covid-19.
Il provvedimento è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale.
MEF, decreto attuativo per la domanda di rimborso dell’IMU versata a giugno
L’introduzione dell’esenzione IMU è arrivata solo successivamente alla scadenza della prima rata del 16 giugno 2021, a seguito della conversione in legge del DL n. 73/2021, cosiddetto decreto Sostegni bis.
L’articolo 4-ter, comma 2, del Dl n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone, infatti, che alle persone fisiche, proprietarie di un’abitazione, concessa in locazione ad uso abitativo, che hanno ottenuto, a proprio favore, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile in questione.
L’agevolazione spetta anche in caso di riconoscimento dello sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Hanno diritto al rimborso della prima rata dell’Imu:
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sia coloro che hanno effettuato il versamento entro il 16 giugno 2021 del primo acconto dell’IMU per l'anno d'imposta 2021;
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sia coloro che hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021.
La norma disponeva che le modalità di attuazione per il rimborso dell'IMU già versata "saranno fissate con decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis".
Sono dunque, ora, pronte le regole per richiedere il rimborso IMU 2021 della prima rata o unica rata non dovuta per convalida di sfratto per morosità.
Esenzione IMU 2021 per convalida di sfratto per morosità, requisiti
Per poter beneficiare dell’esonero IMU, devono verificarsi le seguenti caratteristiche:
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i beneficiari devono essere le persone fisiche;
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si deve essere possessori di un immobile;
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l’immobile deve essere concesso in locazione a uso abitativo;
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l'esenzione deve riguardare anno 2021.
Sono contemplati due tipi di esonero:
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primo esonero, i possessori devono aver ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020. L’esecuzione dello sfratto è sospesa sino al 30 giugno 2021;
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secondo esonero, i titolari devono aver ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020. L’esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Per chi ha versato in un’unica soluzione l’imposta annuale dovuta, il rimborso riconosciuto riguarderà la totalità della somma pagata.
Richiesta di rimborso IMU 2021 per sfratti sospesi, istanza al Comune
Il decreto attuativo MEF del 30 settembre 2021 stabilisce che i soggetti che hanno diritto al rimborso dell’Imposta municipale unica sugli immobili devono presentare istanza al Comune competente.
Nella domanda devono essere indicati, oltre alle generalità del contribuente e i dati identificativi dell’immobile, i seguenti elementi:
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possesso dell’immobile;
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concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
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estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per 3 morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
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estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;
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importo di cui si chiede il rimborso;
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coordinate bancarie.
Inoltre, i soggetti titolari del diritto all’esonero IMU in relazione agli immobili interessati dal blocco degli sfratti saranno tenuti ad attestare il possesso dei requisiti, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, da presentare secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 e, quindi, entro il 30 giugno 2022.
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