Imprese turistiche. Bonus sul saldo Imu 2021
Pubblicato il 24 marzo 2022
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Con l’articolo 22 del Dl n. 21/2022, avente ad oggetto norme per far fronte alla crisi energetica, viene previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, ai seguenti soggetti del settore turistico-ricettivo:
- imprese agrituristiche (di cui alla L. 96/2006 e relative norme regionali);
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
La disposizione, per essere efficace, necessita dell’autorizzazione Ue.
Credito d’imposta per Imu del comparto turistico-ricettivo
L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, L. n. 160/2019; si tratta della rata a saldo che doveva essere versata entro il 16 dicembre 2021.
Credito d’imposta per Imu del comparto turistico-ricettivo. Requisiti richiesti
Il beneficio è fruibile, specifica l’articolo 22:
- qualora gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria D/2;
- se nei detti immobili viene gestita la relativa attività ricettiva;
- se i proprietari degli immobili accatastati in D/2 sono anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- qualora sia stata rilevata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Credito d’imposta per Imu del comparto turistico-ricettivo. Utilizzo
La norma stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione del limite relativo al tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare nonché di quello di 250mila euro di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007.
Altresì, si specifica che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Autodichiarazione
Si richiede che gli operatori economici presentino un’autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate con la quale devono attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione CE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Un successivo provvedimento agenziale stabilirà modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni suddette.
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