Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: Cig e esonero contributivo

Pubblicato il



Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: Cig e esonero contributivo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 la legge n. 28 del 15 marzo 2024, di conversione del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Si tratta di un provvedimento di ampia portata e che investe molti ambiti di notevole importanza e che apporta diverse modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, adottando misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all'amministrazione straordinaria quali, ad esempio, Ilva e Acciaierie d'Italia.

Vediamo gli aspetti più salienti in tema di Cig ed esonero contributivo.

Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: Cassa integrazione straordinaria

Partiamo subito dall’articolo 3 che, al comma 1, affronta l’ambito di applicabilità della normativa transitoria già vigente relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024 ed in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con meno di 1000 lavoratori che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la loro complessità. La normativa transitoria già vigente riguarda circa 2.500 lavoratori dipendenti da Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex Ilva).

Ebbene, il comma 1 specifica, con l'evidente finalità di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda, che anche qualora sia disposta l’amministrazione straordinaria, e quindi la prosecuzione dell’esercizio di impresa, il beneficio resta fermo qualora il trattamento sia già autorizzato o sia in corso di autorizzazione.

Il successivo comma 2 prevede poi, per assicurare elevati livelli di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza e all’implementazione, gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali, possano essere coinvolti dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora non siano direttamente impegnati negli specifici programmi individuati dal medesimo comma 2.

Integrazione del reddito

L’articolo 2-quinquies dispone poi per il 2024, per fronteggiare la crisi occupazionale dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica, un’integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a 6 settimane prorogabile a 10, a favore dei lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa.

Nel dettaglio, è riconosciuta dall’Inps una integrazione al reddito, nella misura pari a quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale), per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane.

NOTA BENE: Il comma 2 dispone che il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente.

Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Per garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il comma 3 individua poi le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, da effettuarsi con accordo quadro tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

NOTA BENE: Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito non si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148/2015 riguardanti informazione e consultazione sindacale e relativo procedimento.

I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, trasmettono in via telematica la domanda di accesso al trattamento di integrazione del reddito all'Inps, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti previsti.

Le integrazioni al reddito in esame sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015, ovvero CIGO, CIGS, fondi di solidarietà, contratti solidarietà espansivi.

Esonero contributivo

Ma veniamo ora all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 4-ter in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025.

Si tratta di una misura volta a consentire alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori la possibilità di stipulare, in sede governativa, un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva per superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione la cui pubblicazione è prevista per il 18 marzo 2024, è demandata la disciplina dei meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

NOTA BENE: La suddetta disciplina è compatibile con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

Contenuto del progetto

Il progetto deve prevedere:

  • la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
  • il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
  • il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
  • il numero delle ore di formazione (non inferiore a 200) per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
  • l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie per almeno 48 mesi.

Misura dell'esonero

Il comma 4 riconosce al datore di lavoro un esonero contributivo per ciascun lavoratore del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico, con esclusione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dei premi e contributi Inail, per massimo 24 mesi, nel limite di importo annuo di 3.500 euro, non proporzionato.

Il contributo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro.

NOTA BENE: L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

L'esonero non spetta

  • se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente o viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  • se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione;
  • con riferimento ai lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

E’ inoltre consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Infatti, qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli indicati, si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito, limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito